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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41948/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo (giudice dell'esecuzione) che aveva dichiarato inefficace l'ordine di carcerazione emesso il 6 ottobre 2022, contestando in particolare il criterio adottato per individuare, ai fini del cumulo e dell'imputazione della pena residua, la "violazione più grave" tra i reati unificati ex art. 81 co. 2 c.p.; il Procuratore generale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe errato individuando come reato più grave un peculato del 2013 anziché gli episodi di peculato del 2019 ritenuti più gravi nella sentenza irrevocabile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Motivazione: la legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione del d.l. 31/10/2022, n. 162) ha rimosso il peculato dall'elenco dei reati ostativi previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario richiamato dall'art. 656 co. 9 lett. a) c.p.p.; di conseguenza la disciplina derogaoria non è più applicabile e la residua pena detentiva eventualmente da scontare va valutata secondo l'art. 656 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 41/2018), che ammette la sospensione per pene non superiori a quattro anni. Poiché, al momento dell'ordinanza impugnata, la pena residua era inferiore a quattro anni, il pubblico ministero non poteva in ogni caso emettere un ordine di esecuzione non sospeso per il motivo invocato; per questo l'appello del Procuratore generale è divenuto privo di interesse e va respinto (inammissibile). Alla declaratoria non è seguita condanna alle spese.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione d.l. 31/10/2022, n. 162)

    ha modificato il testo dell'art. 4-bis Ord. pen. sopprimendo il peculato dall'elenco dei reati ostativi

    La modifica legislativa ha escluso il peculato dal catalogo dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione, rendendo applicabile la disciplina generale dell'art. 656 c.p.p. per i reati di peculato

  • Legge n. 3 del 2019

    entrata in vigore il 31/01/2019

    Aveva inserito il peculato nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen., rendendolo ostativo alla sospensione dell'esecuzione per i fatti commessi dopo tale data

  • Art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che individua i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari; la sua portata è stata modificata dalla successiva legislazione (legge 199/2022) con l'esclusione del peculato

  • Art. 656 c.p.p.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di durata contenuta; dopo l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 41/2018) la disciplina consente la sospensione per pene non superiori a quattro anni anche se risultanti da residuo di maggiore pena

  • Art. 25, comma 2 Cost.

    Principio di divieto di retroattività della legge penale sfavorevole; impedisce che una nuova disposizione peggiorativa si applichi retroattivamente, ma non ostacola che una successiva norma favorevole renda priva di interesse una impugnazione basata su un precedente assetto normativo

  • Sentenza Corte costituzionale n. 41 del 2018

    Ha interpretato l'art. 656 c.p.p. in senso favorevole alla sospensione dell'esecuzione per pene non superiori a quattro anni, anche se residue da cumulo

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2020

    Richiamata in relazione al principio di non retroattività della legge penale sfavorevole

Massime di principio

  • Se una modifica normativa sopprime un reato dall'elenco dei reati ostativi, le controversie sulla esecutività delle pene per quel reato possono divenire prive di interesse se la modifica rende impossibile l'emissione di un ordine di esecuzione non sospeso.
  • Nel giudizio sull'esecuzione la qualificazione del "reato più grave" per il cumulo è importante, ma perde efficacia pratica quando un intervenuto mutamento legislativo incide direttamente sulla possibilità di esecuzione; il ricorso è ammissibile solo se sussiste ancora interesse concreto a rimuovere la pretesa esecutiva.
  • Per le pene residue inferiori a quattro anni va applicata la disciplina dell'art. 656 c.p.p., così come interpretata dalla Corte costituzionale (sospensione possibile), salvo che norme successive non dispongano diversamente in favore dell'imputato.
  • Il principio di non retroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.) impedisce di applicare retroattivamente un inasprimento; viceversa, una modifica normativa più favorevole può rendere inefficaci o prive di interesse i provvedimenti esecutivi adottati sulla base del regime precedente.
  • Prima di proporre impugnazioni afferenti alla quantificazione o imputazione della pena residua conviene verificare lo stato normativo attuale del catalogo dei reati ostativi e l'effettiva incidenza sulla concreta esecuzione per evitare ricorsi ormai privi di interesse.
  • La parte che impugna deve dimostrare che l'errata individuazione del reato più grave incida ancora sul concreto rischio di esecuzione della pena; in mancanza di tale interesse, la Corte di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile.

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