Cassazione Civile, Ordinanza n. 10443/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del licenziamento intimato a una lavoratrice in data 13 luglio 2017. La Corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento del reclamo del datore di lavoro e accogliendo la domanda subordinata della lavoratrice, aveva annullato il licenziamento, disposto la reintegrazione e precisato che l'indennità risarcitoria non poteva superare dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione principale; la lavoratrice aveva resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato un verbale di conciliazione intervenuto innanzi al Tribunale di Torino, con il quale hanno definito anche questa lite mediante pagamento di somme alla lavoratrice a tacitazione di ogni pretesa relativa ai rapporti di lavoro e ai giudizi pendenti, impegnandosi a dare atto dell'intervenuta conciliazione e della cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi rilevato che l'accordo era idoneo a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e a determinare la cessazione della materia del contendere in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità. Ha conseguentemente considerato venuto meno l'interesse alla prosecuzione del processo e ha richiamato il principio secondo cui, in tale ipotesi, viene meno l'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese in assenza di diversa pattuizione e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
In mancanza di diversa pattuizione nel verbale conciliativo, le spese si intendono compensate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo quale base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo transattivo o conciliativo che investe anche il rapporto dedotto in lite, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, in quanto l'interesse alla decisione si estingue per effetto dell'accordo sopravvenuto.
- In assenza di una specifica pattuizione sulle spese contenuta nell'accordo conciliativo, queste possono essere compensate.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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