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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42275/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate dal Tribunale di Grosseto: Gil Espinal Bottai per i reati di resistenza e lesioni aggravate ai danni di pubblici ufficiali (evento del 15/12/2012) con tre censure (prescrizione del reato di lesioni aggravate, contraddittorietà della motivazione rispetto alla testimonianza del commissario Muller, e mancato concorso morale/materiale ai sensi dell'art.110 cod. pen.); Mammoliti contesta la sussistenza del reato di favoreggiamento (artt.378 e 384 cod. pen.), sostenendo che la rimozione/cancellazione delle riprese fosse diretta a eludere accertamenti relativi all'art.681 cod. pen. e che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato sul punto, chiedendo comunque annullamento per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione proposto per Gil Espinal Bottai, considerando la recidiva ad effetto speciale nel calcolo del termine e le sospensioni del dibattimento (totale 11 mesi e 4 giorni) che hanno impedito la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati giudicati meramente oppositivi e volti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, prerogativa del giudice di merito. Quanto a Mammoliti, la Corte ha ritenuto provata la condotta di sottrazione delle registrazioni idonea a favorire i protagonisti del tumulto, smentendo la tesi difensiva e dichiarando il ricorso originariamente manifestamente infondato. Conseguentemente sono state confermate le valutazioni di merito e disposte le condanne alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    La prescrizione va calcolata tenendo conto della recidiva ad effetto speciale (art.99, comma 3) anche se nel giudizio di bilanciamento le attenuanti sono state ritenute equivalenti; inoltre le sospensioni del processo interrompono il decorso della prescrizione

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al mancato concorso morale/materiale non superasse la valutazione di merito: l'interpretazione è che la presenza e i comportamenti del ricorrente integravano un contributo idoneo a influenzare l'azione degli altri, e pertanto l'art.110 non esclude la responsabilità

  • artt. 378 e 384 cod. pen. (favoreggiamento e scriminante)

    La rimozione/sottrazione delle registrazioni è stata ritenuta condotta di favoreggiamento quando diretta ad impedire l'identificazione dei protagonisti del tumulto; la scriminante invocata dalla difesa non è stata riconosciuta poiché gli elementi istruttori indicano finalità idonea a eludere le investigazioni

  • art. 681 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa di Mammoliti come riferimento alla condotta oggetto di indagine; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata non rientrasse nella fattispecie che avrebbe escluso rilevanza penale del favoreggiamento

  • art. 99, comma 3 cod. pen.

    La recidiva ad effetto speciale incide sul termine di prescrizione e deve essere computata ai fini della estinzione del reato, indipendentemente dall'esito del bilanciamento con le attenuanti

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio riguardante le circostanze attenuanti non incide sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo della prescrizione (principio confermato dalla giurisprudenza citata)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza è prevista la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma per la cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: ricostruzioni alternative basate su valutazioni probatorie sono inammissibili se la motivazione di merito è coerente e documentata
  • Per il calcolo della prescrizione rileva la recidiva ad effetto speciale ai fini dell'allungamento del termine, anche se nel bilanciamento delle circostanze è stata conferita efficacia attenuante; inoltre le sospensioni del processo interrompono il decorso della prescrizione
  • La sottrazione o cancellazione di immagini/video di sorveglianza può integrare il reato di favoreggiamento quando la condotta sia diretta a impedire l'identificazione o l'accertamento degli autori di un reato
  • Le censure sulla motivazione devono dimostrare vizi logico-giuridici gravi: semplici contrapposizioni di versioni o contestazioni della valutazione delle testimonianze sono insufficienti in cassazione
  • In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, è frequente l'imposizione delle spese e di una sanzione economica a carico del ricorrente ex art.616 c.p.p.

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