Cassazione Penale, Sentenza n. 42275/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate dal Tribunale di Grosseto: Gil Espinal Bottai per i reati di resistenza e lesioni aggravate ai danni di pubblici ufficiali (evento del 15/12/2012) con tre censure (prescrizione del reato di lesioni aggravate, contraddittorietà della motivazione rispetto alla testimonianza del commissario Muller, e mancato concorso morale/materiale ai sensi dell'art.110 cod. pen.); Mammoliti contesta la sussistenza del reato di favoreggiamento (artt.378 e 384 cod. pen.), sostenendo che la rimozione/cancellazione delle riprese fosse diretta a eludere accertamenti relativi all'art.681 cod. pen. e che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato sul punto, chiedendo comunque annullamento per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione proposto per Gil Espinal Bottai, considerando la recidiva ad effetto speciale nel calcolo del termine e le sospensioni del dibattimento (totale 11 mesi e 4 giorni) che hanno impedito la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati giudicati meramente oppositivi e volti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, prerogativa del giudice di merito. Quanto a Mammoliti, la Corte ha ritenuto provata la condotta di sottrazione delle registrazioni idonea a favorire i protagonisti del tumulto, smentendo la tesi difensiva e dichiarando il ricorso originariamente manifestamente infondato. Conseguentemente sono state confermate le valutazioni di merito e disposte le condanne alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
La prescrizione va calcolata tenendo conto della recidiva ad effetto speciale (art.99, comma 3) anche se nel giudizio di bilanciamento le attenuanti sono state ritenute equivalenti; inoltre le sospensioni del processo interrompono il decorso della prescrizione
La Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al mancato concorso morale/materiale non superasse la valutazione di merito: l'interpretazione è che la presenza e i comportamenti del ricorrente integravano un contributo idoneo a influenzare l'azione degli altri, e pertanto l'art.110 non esclude la responsabilità
artt. 378 e 384 cod. pen. (favoreggiamento e scriminante)
La rimozione/sottrazione delle registrazioni è stata ritenuta condotta di favoreggiamento quando diretta ad impedire l'identificazione dei protagonisti del tumulto; la scriminante invocata dalla difesa non è stata riconosciuta poiché gli elementi istruttori indicano finalità idonea a eludere le investigazioni
Richiamata dalla difesa di Mammoliti come riferimento alla condotta oggetto di indagine; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata non rientrasse nella fattispecie che avrebbe escluso rilevanza penale del favoreggiamento
La recidiva ad effetto speciale incide sul termine di prescrizione e deve essere computata ai fini della estinzione del reato, indipendentemente dall'esito del bilanciamento con le attenuanti
Il giudizio riguardante le circostanze attenuanti non incide sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo della prescrizione (principio confermato dalla giurisprudenza citata)
In caso di inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza è prevista la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma per la cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: ricostruzioni alternative basate su valutazioni probatorie sono inammissibili se la motivazione di merito è coerente e documentata
- Per il calcolo della prescrizione rileva la recidiva ad effetto speciale ai fini dell'allungamento del termine, anche se nel bilanciamento delle circostanze è stata conferita efficacia attenuante; inoltre le sospensioni del processo interrompono il decorso della prescrizione
- La sottrazione o cancellazione di immagini/video di sorveglianza può integrare il reato di favoreggiamento quando la condotta sia diretta a impedire l'identificazione o l'accertamento degli autori di un reato
- Le censure sulla motivazione devono dimostrare vizi logico-giuridici gravi: semplici contrapposizioni di versioni o contestazioni della valutazione delle testimonianze sono insufficienti in cassazione
- In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, è frequente l'imposizione delle spese e di una sanzione economica a carico del ricorrente ex art.616 c.p.p.
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