Cassazione Penale, Sentenza n. 38243/2025 del 25/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 29/01/2025 per tre motivi: (1) censura di illogicità e travisamento della prova e violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. e) e b)) con riferimento alla qualificazione del fatto come rapina impropria anziché come furto tentato, sostenendo che la ricostruzione dell'azione violenta come continuativa per 10-15 minuti sarebbe impossibile e che, invece, vi sarebbe stata una scissione temporale delle azioni (furto, fermo dopo le casse, tentativo di contattare il fratello per pagare la merce, poi fuga alla vista dei CC senza merce); (2) omissione di esame di circostanze attinenti alla condizione del prevenuto, con particolare riguardo alla vicenda cautelare (revoca dell'obbligo di dimora con ordinanza del 02/10/2023) e conseguente anacronistica motivazione negativa in relazione alla richiesta di pena sostitutiva ex art. 545-bis c.p.p.; (3) mancata motivazione circa la richiesta principale, contenuta nell'appello, di concessione dei "doppi benefici di legge".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha confermato la qualificazione del fatto come rapina impropria in quanto la sottrazione era già avvenuta prima dell'uso della violenza e la violenza successiva, finalizzata ad assicurare il possesso della cosa sottratta e l'impunità, integra la rapina impropria; inoltre ha richiamato la giurisprudenza che ammette un arco temporale non necessariamente contestuale tra sottrazione e violenza purché l'azione resti unitaria. Tuttavia i secondi e terzo motivi sono stati accolti: la Corte d'appello non ha motivato sulla richiesta principale di applicazione dei "doppi benefici di legge" (omissione rilevante) e ha valutato in modo incompleto la richiesta subordinata di pena sostitutiva senza considerare l'intera vicenda cautelare (in particolare la revoca dell'obbligo di dimora del 02/10/2023). Per questo la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego del riconoscimento dei benefici di legge e/o al diniego dell'applicazione di una sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quei punti; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: lett. e) per illogicità di motivazione e travisamento della prova; lett. b) per violazione di norme penali (usata nella censura sulla qualificazione giuridica del fatto).
Norma sul furto citata nelle doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto (il ricorrente sosteneva che si trattasse di furto tentato/consumato).
Norma concernente l'aggravamento per furto in particolari condizioni, richiamata nel contesto della qualificazione del reato.
Disciplina la rapina impropria (violenza dopo la sottrazione). La Corte ha interpretato il requisito dell'immediatezza come non esigente la contestualità temporale, ma l'unitarietà dell'azione volta a garantire il possesso e l'impunità.
Prevede la possibilità di applicare pene sostitutive della detentiva. La Corte ha ritenuto che la valutazione sul punto debba tenere conto dell'intera vicenda cautelare compresa la revoca della misura cautelare.
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021 (Bevilacqua)
Giurisprudenza citata a supporto del principio che la violenza successiva alla sottrazione integra la rapina impropria anche se l'impossessamento è antecedente.
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 (Tagaswill)
Ulteriore precedente che conferma la linea interpretativa sulla rapina impropria in casi analoghi.
Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023 (Spagnuolo)
Precedente che chiarisce il concetto di 'immediatezza' richiesto per la rapina impropria, interpretata in senso non rigidamente temporale ma funzionale all'unitarietà dell'azione.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Richiamata in tema di obbligo motivazionale: la Corte d'appello deve motivare espressamente sulle richieste principali avanzate dalle parti (es. concessione di benefici), omissione che può determinare annullamento.
Massime di principio
- La violenza o la minaccia esercitata dopo la sottrazione può integrare il reato di rapina impropria se è parte di un'azione unitaria volta a mantenere il possesso della cosa sottratta o a garantire l'impunità; l'"immediatezza" non richiede simultaneità assoluta tra sottrazione e violenza.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione liberamente la valutazione della credibilità dei fatti (questione di merito): la cassazione interviene solo per vizii di diritto o per manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente su tutte le richieste principali delle parti (ad es. concessione dei "doppi benefici"): l'omissione di motivazione su una richiesta rilevante è vizio che può determinare annullamento parziale con rinvio.
- Se il rigetto di una pena alternativa o di benefici è fondato sulla vicenda cautelare, il giudice deve considerare l'intera evoluzione delle misure cautelari (anche eventuali revoche o attenuazioni intervenute) e motivare la valutazione in modo coerente.
- In caso di annullamento parziale per carenza motivazionale sul punto dei benefici o delle pene sostitutive, il giudice di rinvio dovrà riesaminare specificamente tali profili senza rimettere in discussione gli altri aspetti definitivamente decisi, salvo nuove esigenze probatorie o di diritto.
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