Cassazione Civile, Ordinanza n. 32375/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società fallita)
La controversia
La società, cancellata dal Registro delle Imprese prima della decisione del reclamo, ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza di fallimento per il solo fatto che l’impugnazione era stata proposta da un soggetto ormai estinto. Il ricorso ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 10 e 18 L.F. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che in ambito concorsuale la società cancellata conserva, per fictio iuris, capacità processuale e che il reclamo era quindi ammissibile. In via subordinata sono stati proposti altri due motivi sulla disciplina dell’istanza di fallimento e sulla sussistenza dell’insolvenza, ma la ricorrente stessa li ha formulati cautelativamente nel presupposto che la declaratoria di inammissibilità avesse assorbito il merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità del reclamo perché la cancellazione della società non esclude, nel procedimento concorsuale e nelle impugnazioni connesse, la sua capacità processuale per effetto della previsione dell’art. 10 L.F. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il secondo e il terzo motivo, poiché la Corte d’Appello si era pronunciata sul merito solo ad abundantiam dopo avere già deciso sull’inammissibilità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 L.F.
entro l'anno dalla cancellazione
consente la dichiarazione di fallimento della società cancellata dal Registro delle Imprese entro un anno dalla cancellazione e implica, in ambito concorsuale, la fictio iuris della persistenza della capacità processuale della società estinta.
art. 18 L.F.
richiamato come norma processuale in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 12 preleggi
invocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico a sostegno della lettura dell’art. 10 L.F.
art. 15 L.F.
richiamato dalla Corte d’Appello nella valutazione di merito circa la legittimazione del P.M. e il superamento della soglia concorsuale.
richiamato nei motivi subordinati, senza esame nel merito da parte della Cassazione per difetto di interesse.
richiamato nei motivi subordinati, senza esame nel merito da parte della Cassazione per difetto di interesse.
art. 5 L.F.
richiamato nei motivi subordinati con riferimento allo stato di insolvenza.
art. 7 L.F.
richiamato nei motivi subordinati, senza scrutinio di merito da parte della Cassazione.
richiamato nei motivi subordinati, senza scrutinio di merito da parte della Cassazione.
indicato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.
Massime di principio
- Nel procedimento concorsuale, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non fa venir meno la sua capacità processuale nei limiti in cui la legge consente di dichiararne il fallimento entro l’anno dalla cancellazione, operando una fictio iuris che mantiene la società come centro di imputazione processuale.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un’impugnazione, ogni ulteriore argomentazione sul merito svolta nella motivazione ha natura meramente ad abundantiam e non produce effetti decisivi; pertanto l’impugnazione deve colpire soltanto la ratio dell’inammissibilità.
- Se la decisione di merito è resa solo in via subordinata e per completezza dopo una declaratoria di inammissibilità, i motivi diretti contro quel merito sono inammissibili per difetto di interesse.
- L’art. 10 L.F. esprime una scelta legislativa che prevale sulle difficoltà pratiche derivanti dalla sopravvivenza fittizia della società cancellata, imponendo di ritenere validamente instaurabili e proseguibili le fasi prefallimentari e le impugnazioni correlate.
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