Sentenza del 26/12/2024 n. 34472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, della L. n. 724/1994 la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, che aveva annullato l’accertamento relativo al 2007. L’avviso aveva qualificato Le Palme come società non operativa e determinato presuntivamente il reddito minimo imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP. Secondo l’Agenzia, il test di operatività non era escluso per il solo fatto che la società, costituita nel 2006, non avesse chiuso i due esercizi precedenti: la legge esclude espressamente dal regime soltanto i soggetti nel primo periodo d’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando l’annullamento dell’avviso disposto dalla CTR dopo che la CTP di Udine aveva respinto il ricorso della contribuente. Ha stabilito che il test di operatività richiede la media dei dati dell’esercizio in verifica e dei due precedenti e non può essere applicato a società che non abbiano chiuso almeno due esercizi prima di quello accertato. In tal caso non opera neppure la presunzione legale di reddito minimo prevista per IRES e IRAP: l’eventuale non operatività deve essere provata dall’Amministrazione senza quel meccanismo presuntivo e senza inversione dell’onere della prova. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.700 euro, di cui 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, in ragione del regime di prenotazione a debito applicabile all’Agenzia.
Norme richiamate
Art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, della L. n. 724/1994
In tema di società di comodo, ai fini dell'applicazione del test di operatività previsto dal comma 1, primo periodo, dell' art. 30 della L. n. 724 del 1994 , il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi, nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, deve comprendere l'esercizio relativo al periodo d'imposta in verifica e i due precedenti, giusta quanto disposto dal successivo comma 2. Di conseguenza, il test predetto, e la concatenata presunzione di un reddito minimo imponibile stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis del citato articolo, non sono applicabili nei confronti delle società e degli enti che non abbiano chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento. L'eventuale non operatività di tali soggetti deve essere, pertanto, provata dall'Amministrazione Finanziaria senza potersi avvalere del descritto meccanismo presuntivo legale.
Il test richiede un periodo di osservazione triennale. Se la società non ha chiuso almeno due esercizi prima di quello in verifica, non si possono applicare né il test legale né la presunzione di reddito minimo collegata al suo mancato superamento; l’Amministrazione deve dimostrare autonomamente l’eventuale non operatività.
Art. 1, comma 109, lettera e), della L. n. 296/2006
La disposizione ha modificato il testo dell’art. 30 della L. n. 724/1994 applicabile ratione temporis. La Corte ha esaminato la disciplina risultante da tale modifica per risolvere la questione del periodo triennale e della presunzione per le società di recente costituzione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
La Corte ha escluso l’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato perché, per l’Agenzia delle Entrate, opera il regime di prenotazione a debito del contributo previsto per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Per applicare il test delle società di comodo previsto dall’art. 30 della L. n. 724/1994 occorre disporre dei dati dell’esercizio accertato e dei due precedenti: non è possibile sostituire il triennio con un periodo più breve.
- Una società che abbia superato il primo periodo d’imposta ma non abbia ancora chiuso due esercizi precedenti non è automaticamente esclusa dal regime per la sola previsione espressa relativa al primo periodo d’imposta; tuttavia, non può essere sottoposta al test triennale né alla presunzione legale di reddito minimo.
- Quando manca il periodo di osservazione necessario, l’Amministrazione finanziaria può contestare la non operatività soltanto provandola autonomamente, senza avvalersi della presunzione legale e senza trasferire al contribuente il relativo onere probatorio.
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