Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06683/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 453 c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non fosse stata provata la consapevolezza della falsità delle banconote che ella aveva cercato di spendere. La censura riprendeva quanto già dedotto in appello, ma la Corte di merito aveva già confutato la tesi difensiva valorizzando il comportamento tenuto dall'imputata davanti al commerciante presso cui aveva tentato di utilizzare le banconote false.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e logica nel valorizzare il contegno dell'imputata quale indice della consapevolezza della falsità delle banconote, profilo non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione evidentemente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 453 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge che il fatto riguarda la spendita o introduzione nello Stato di monete falsificate.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito sulla consapevolezza della falsità delle banconote è censurabile solo se illogica o manifestamente carente; non è consentito un nuovo esame del compendio probatorio quando la Corte territoriale abbia offerto una spiegazione congrua e coerente del dolo.
  • La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dal comportamento concreto tenuto dall'agente nel momento in cui tenta di spendere banconote sospette o false, quale indice della consapevolezza della loro falsità.
  • Il motivo di ricorso che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è manifestamente infondato e può determinare la declaratoria di inammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.