Cassazione Civile, Sentenza n. 25574/2020 del 12/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che confermava la censura disciplinare inflitta dall'Ordine per violazione degli artt. 8 e 12 del previgente codice deontologico: si contestava di avere promosso azioni processuali non necessarie (azione monitoria verso l'ex proprietario invece che verso l'acquirente coobbligato), contestando inoltre la prescrizione, l'applicazione del codice deontologico vigente e vizi di motivazione/omesso esame di fatti decisivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi: 1) la doglianza sulla prescrizione non coglie la ratio della decisione del CNF, che ha dimostrato la prosecuzione dei procedimenti fino al 2012 e quindi la tempestività dell'azione disciplinare; 2) la censura relativa all'applicazione del nuovo codice deontologico è ininfluente perché il CNF ha confermato l'addebito fondato sull'art. 8 del previgente codice e la sanzione (censura), e i riferimenti ad altre norme sono stati considerati incisi privi di conseguenze pratiche; 3) le doglianze su omesso/erroneo esame di fatti sono critiche di merito e fondate su atti non prodotti in cassazione e pertanto non sindacabili (art. 360, n.5 c.p.c.). Conseguentemente il provvedimento disciplinare e la sanzione sono stati confermati
Norme richiamate
art. 8 previgente codice deontologico forense
Ritiene violato il dovere di diligenza dell'avvocato; il CNF ha confermato l'addebito e la sanzione (censura) fondandosi su tale norma
art. 12 previgente codice deontologico forense
Norma inizialmente richiamata nell'incolpazione insieme all'art. 8; non emergono specifiche applicazioni diverse da quella per l'art. 8
art. 36 e art. 42 previgente codice deontologico forense
«L'aver proposto una pluralità di azioni diverse anziché coinvolgere le persone direttamente obbligate comporta sicuramente la violazione dell'art. 36 (C. D. previgente) ed ora art. 23... »
Il Consiglio dell'Ordine in primo grado aveva assolto il professionista da questi capi; il CNF ha comunque confermato la condanna ma sulla base dell'art. 8 (diligenza), senza intaccare il capo assolutorio relativo a tali articoli; il riferimento è stato considerato ininfluente ai fini dell'aggravamento
art. 23 (attuale codice deontologico) e art. 66 nuovo codice deontologico
Citate dal CNF come normativa coerente con il principio che vieta di consigliare azioni inutilmente gravose o moltiplicare azioni; tuttavia la Corte ha ritenuto che tali riferimenti non abbiano inciso sul dispositivo perché la conferma è stata fondata sull'art. 8 previgente
art. 2945, co. 1, cod. civ. (prescrizione)
Il ricorrente invocava la prescrizione quinquennale; il CNF (e la Cassazione) hanno ritenuto che i fatti e i procedimenti si fossero protratti fino al 2012 e l'azione disciplinare fosse stata avviata nel 2013, quindi la prescrizione non è maturata
I. n. 247/2012, art. 65, co. 5
Richiamata dal ricorrente per sostenere errata applicazione del codice più favorevole; la Cassazione ha ritenuto la censura ininfluente perché la decisione del CNF non ha aggravato la posizione del ricorrente rispetto al primo giudizio
art. 63 disp. attuaz. cod. civ.
Riferimento fattuale: disciplina la responsabilità dell'acquirente per le spese condominiali; il ricorrente sosteneva che l'azione dovesse essere esperita contro l'acquirente coobbligato, ma il giudizio disciplinare si è concentrato sull'assenza di diligenza nella gestione delle azioni
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Richiama il limite della cassazione sui vizi motivazionali: le censure fondate su valutazioni fattuali o su atti non in punto di prova nel giudizio di cassazione sono inammissibili; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che impugnavano l'esame dei fatti essendo critiche di merito
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari è essenziale documentare la cronologia degli atti processuali per vincere eccezioni di prescrizione: la Cassazione valuta la persistenza di attività che interranno i termini
- La riqualificazione dei fatti sotto diversa norma deontologica è possibile, ma se tale riferimento è meramente incidentale e non altera il capo di imputazione o la sanzione, la Corte non lo considera determinante
- Le questioni di fatto e le valutazioni probatorie sono poco sindacabili in sede di cassazione; occorre invece impugnare tali questioni nei gradi di merito con produzione documentale nel fascicolo processuale
- La violazione del dovere di diligenza (art. 8 previgente) può integrare responsabilità disciplinare quando l'avvocato promuove azioni non necessarie o non idonee rispetto al soggetto obbligato, anche se non emergono violazioni di specifici articoli sul moltiplicare le azioni
- Per contestare l'applicazione di un codice deontologico più grave è utile dimostrare concretamente che l'applicazione di norme diverse ha effettivamente aggravato la posizione del difensore; altrimenti tali rilievi possono essere ritenuti ininfluenti
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