Cassazione Civile, Ordinanza n. 24232/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di controllo)
La controversia
Il soggetto sanzionato ha proposto opposizione avverso una delibera Consob, successivamente integrata, con la quale gli era stata irrogata una sanzione pecuniaria di 50.000 euro per violazione dell'art. 94, comma 2, TUF, in relazione alla documentazione d'offerta relativa all'emissione di obbligazioni di una banca di cui era presidente e componente del consiglio di amministrazione nel periodo indicato. La Corte d'appello ha ridotto la sanzione a 20.000 euro e compensato parzialmente le spese. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata da Consob.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ritenendo integrati i requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma eccezionale non estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 195, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
norma procedimentale richiamata come base del procedimento sanzionatorio Consob
disposizione sostanziale la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione amministrativa
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, soddisfa i requisiti richiesti per l'estinzione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia accettata sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391, comma quarto, c.p.c.
consente di non provvedere sulle spese processuali in caso di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato solo implicitamente nel ragionamento sul contributo unificato, nel senso che il raddoppio non si applica all'estinzione
Cass. n. 6888 del 2015
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Cass. n. 19562 del 2015
richiamata per qualificare il raddoppio del contributo unificato come misura eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, il giudice non provvede sulle spese processuali se non nei limiti stabiliti dalla norma richiamata nel provvedimento.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disposizione che lo prevede ha natura eccezionale e si applica soltanto alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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