Cassazione Civile, Ordinanza n. 24226/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla curatela di un fallimento per far dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di un'operazione complessa composta dalla cessione di un ramo d'azienda e dalla contestuale delegazione di pagamento del prezzo a favore della banca creditrice della fallita. La curatela sosteneva che i negozi fossero collegati in modo da sottrarre il ramo d'azienda ai creditori concorsuali, trasferendolo ad altro soggetto e soddisfacendo al contempo il credito bancario in pregiudizio degli altri creditori. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'operazione e condannando i convenuti alle conseguenze restitutorie e risarcitorie. In appello, l'istituto bancario cessionario deduceva soprattutto che la sentenza di primo grado, pronunciata dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca originaria, non fosse opponibile alla procedura concorsuale e quindi neppure al cessionario; contestava inoltre la propria titolarità passiva, sostenendo che la lite rientrasse nel contenzioso escluso dal perimetro della cessione e che i rapporti sottostanti fossero già estinti e quindi non trasferibili; infine invocava l'esenzione da revocatoria per l'operazione eseguita in attuazione di un piano attestato di risanamento. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo invece che la pendenza della lite bastasse a includere la passività nel perimetro della cessione e che il cessionario fosse subentrato nel rapporto. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: omesso esame del contratto di cessione e violazione delle norme sulla opponibilità delle sentenze alla procedura concorsuale; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sul difetto di legittimazione passiva/titolarità passiva; nullità per motivazione ad abundantiam; omessa pronuncia e violazione della disciplina della revocatoria e dell'esenzione per piano attestato di risanamento. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi connessi alla corretta interpretazione del decreto-legge e del contratto di cessione, affermando che non vi è subentro del cessionario nelle liti pendenti aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data del contratto, perché tali rapporti rientrano nel contenzioso escluso e non nelle passività incluse. Ha inoltre chiarito che la pendenza della lite non è criterio sufficiente per attrarre la passività nel perimetro della cessione e che occorre guardare alla concreta funzionalità del rapporto all'impresa bancaria cessionaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto bancario, cassando la sentenza della Corte d'appello di Ancona e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio secondo cui non si verifica il subentro del cessionario nelle liti pendenti aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data del contratto di cessione, poiché tali rapporti sono esclusi dal perimetro della cessione. La Corte ha ritenuto errata l'impostazione della sentenza impugnata, che aveva fondato il subentro sulla sola pendenza del giudizio e aveva interpretato in modo troppo ampio la clausola sulle passività incluse. Il rinvio è stato disposto per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, n. 3, L. Fall.
È richiamato per sostenere la disciplina dell'opponibilità della sentenza alla procedura concorsuale; la Corte di merito aveva ritenuto che la mera pendenza della lite non bastasse, mentre la Cassazione ha valorizzato invece il perimetro negoziale della cessione e l'estinzione del rapporto sottostante.
Richiamato nel primo motivo di ricorso insieme alle norme sulla procedura concorsuale, in relazione agli effetti della sentenza intervenuta dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
art. 83 d.lgs. n. 385/1983
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; nel testo non emerge una specifica regula iuris autonomamente affermata dalla Corte su questa norma.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla legittimazione/titolarità passiva e sulla dedotta irrevocabilità/esenzione dell'atto impugnato.
Sono evocati per censurare l'interpretazione del contratto di cessione; la Corte, invece, afferma che il contratto va interpretato secondo i criteri ermeneutici contrattuali, ma in modo coerente con il sistema normativo speciale.
È richiamato per sostenere l'irrevocabilità del pagamento di debito scaduto, ma la Corte di cassazione non accoglie tale impostazione nel caso concreto.
art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall.
È invocato per l'esenzione da revocatoria per gli atti eseguiti in attuazione di un piano attestato di risanamento; dalla decisione non emerge un accoglimento della relativa tesi, poiché il ricorso è accolto per altra ragione.
Richiamato nel quarto motivo per sostenere l'applicabilità dell'esenzione anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento; la Corte non fonda la decisione su questo profilo.
È richiamato per qualificare il contratto di cessione come espressione dell'autonomia negoziale, pur in un contesto normativo speciale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma evocata per i motivi di ricorso relativi all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte però risolve la controversia soprattutto sul piano dell'interpretazione del contratto e del perimetro della cessione.
Richiamato per atto processuale di deposito memorie in cassazione; non incide sul merito.
Richiamato come ragione per considerare estinto il rapporto di conto corrente a seguito del fallimento dell'intestataria, con conseguente estraneità della relativa passività al perimetro della cessione.
Richiamato per distinguere tra 'attività bancaria' e 'impresa bancaria', osservando che il contratto speciale fa riferimento a quest'ultima.
Norma centrale: attribuisce rilievo al contratto di cessione per stabilire il perimetro delle attività e passività trasferite e rende l'operazione efficace verso i terzi mediante pubblicazione; la Corte ne ricava che il contratto, e non il solo dato astratto della pendenza della lite, determina quali rapporti siano trasferiti.
art. 3, comma 1, lett. c), D.L. n. 99/2017
La Corte d'appello lo aveva letto in senso inclusivo delle controversie pendenti; la Cassazione lo interpreta invece alla luce del contratto, escludendo il subentro per rapporti già estinti e inseriti nel contenzioso escluso.
art. 3, comma 2, D.L. n. 99/2017
il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione
La Corte usa questa disposizione per affermare che la responsabilità del cessionario è limitata ai debiti effettivamente compresi nel perimetro negoziale della cessione.
Massime di principio
- Nei trasferimenti di aziende bancarie disciplinati da normativa speciale, il perimetro delle attività e passività trasferite va determinato in base al contratto di cessione, interpretato secondo i criteri codicistici ma in coerenza con la disciplina speciale che gli attribuisce efficacia verso i terzi.
- La sola pendenza di una lite alla data della cessione non è sufficiente a far rientrare la relativa passività nel perimetro del trasferimento; occorre verificare se il rapporto sostanziale sottostante sia ancora esistente e se la clausola negoziale lo ricomprenda effettivamente tra le passività incluse.
- I rapporti bancari già estinti alla data della cessione, anche se oggetto di contenzioso, possono essere esclusi dal perimetro del trasferimento quando il contratto e gli atti ricognitivi successivi li ricomprendano nel contenzioso escluso.
- La responsabilità del cessionario, in un'operazione di cessione assistita da normativa speciale, non può essere ampliata oltre i debiti espressamente o comunque chiaramente ricompresi nel perimetro contrattuale della cessione.
- Per stabilire se una passività sia trasferita, la nozione di 'funzionalità' va letta dalla prospettiva dell'impresa bancaria cessionaria e non in senso astratto o meramente riferito all'attività bancaria in generale.
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