Cassazione Civile, Ordinanza n. 24224/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, relativo a IRES, IRAP e IVA, fondato su verifiche della Guardia di Finanza. All’esito dei controlli l’Ufficio contestava alla società l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA per euro 53.936,58, con sanzioni per infedele dichiarazione IVA e illegittima detrazione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo non chiari i fatti storici, irrilevanti le indagini penali e sostanzialmente confuso l’impianto dell’accertamento. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto di motivazione, per mancata reale confutazione delle censure dell’Ufficio e degli elementi indiziari posti a base dell’accertamento; con il secondo motivo, in subordine, denunciava violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla disciplina IVA e delle imposte dirette, assumendo che la CTR non aveva valutato gli indizi di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti né la mancata prova contraria della contribuente.
La decisione
La Corte ha preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso alla società era rituale e tempestiva perché avvenuta entro cinque anni dalla cancellazione, con applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014; ha inoltre precisato che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza e che il socio ex socio non ha legittimazione a contraddire. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione meramente apparente: la CTR si era limitata a formule generiche, senza valutare in modo analitico e complessivo gli elementi indiziari indicati nell’avviso e senza verificare, secondo il corretto metodo presuntivo, se gli indizi fossero idonei a provare operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e se la società avesse fornito prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CGT2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
l’estinzione della società dopo la cancellazione è posticipata, nei rapporti tributari, per il periodo previsto dalla norma speciale richiamata.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
"ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi"
la cancellazione della società dal registro imprese produce effetti estintivi solo dopo cinque anni; nel frattempo il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, può ricevere notifiche, opporsi agli atti e conferire mandato alle liti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente integra nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la decisione deve esporre una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato in relazione al potere dell’Amministrazione di fondare l’accertamento su elementi presuntivi.
art. 2697 c.c.
la ripartizione dell’onere probatorio nelle contestazioni su operazioni inesistenti impone all’Ufficio di provare i presupposti della ripresa e al contribuente la prova contraria nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 2729 c.c.
la prova per presunzioni richiede valutazione analitica dei singoli indizi e successiva valutazione complessiva della loro concordanza.
art. 19 d.P.R. 633/1972
la detrazione IVA può essere negata quando l’Amministrazione dimostri l’inesistenza dell’operazione o la mancanza delle condizioni soggettive/oggettive del diritto.
art. 21 d.P.R. 633/1972
richiamato tra le norme che governano la fatturazione e il regime IVA oggetto di contestazione.
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA.
art. 11, comma 6 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della denuncia di difetto di motivazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contiene formule solo graficamente esistenti ma non consente di comprendere le ragioni della decisione né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve prima valutare analiticamente i singoli indizi e poi apprezzarli complessivamente, verificandone concordanza e capacità dimostrativa; è censurabile la decisione che escluda il valore indiziario degli elementi senza considerare la loro sintesi.
- Nelle contestazioni relative a operazioni IVA oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione abbia fornito prova, anche presuntiva, dell’inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza; la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale dei pagamenti non sono sufficienti.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta; il contribuente può vincere la presunzione dimostrando buona fede e diligenza massima esigibile.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta, nei rapporti tributari coperti dalla disciplina speciale, l’immediata cessazione della capacità processuale: il liquidatore conserva la rappresentanza fino allo spirare del termine quinquennale previsto dalla norma speciale.
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