Cassazione Civile, Ordinanza n. 24223/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui veniva contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore per un imponibile complessivo di euro 403.448,47 e la conseguente indebita detrazione dell’IVA. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l’Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per asserita violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, pur aggiungendo che, in ogni caso, il gravame era infondato nel merito. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i motivi di appello erano sufficientemente specifici; 2) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, lamentando che la CTR non avrebbe potuto esaminare il merito dopo aver dichiarato l’inammissibilità e, comunque, non avrebbe affrontato le censure e le risultanze istruttorie; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo, sull’onere della prova e sulle detrazioni IVA, assumendo che l’Ufficio aveva fornito plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, non adeguatamente contrastati dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha preliminarmente chiarito che, per la società cancellata, il ricorso era stato ritualmente notificato entro cinque anni dalla cancellazione, con operatività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014; ha inoltre affermato che il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza anche processuale nei limiti della norma, mentre l’ex socio è privo di legittimazione a contraddire. Nel merito, ha accolto il primo motivo del ricorso: ha ritenuto che la CTR, dichiarando l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, abbia fatto mal governo dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, poiché nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non esige necessariamente motivi nuovi e può risultare anche dal complesso dell’atto, comprensivo di premessa, parte espositiva e conclusioni. Ha inoltre osservato che, una volta dichiarata l’inammissibilità, le ulteriori affermazioni sul merito erano prive di valenza decisoria. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CGT2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell’appello dell’Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario i motivi di appello devono essere specifici, ma la specificità va valutata in relazione al contenuto complessivo dell’atto; non è necessario che siano motivi nuovi, essendo sufficiente che dall’atto emerga, anche implicitamente, la volontà di censurare la decisione di primo grado.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’appello era sufficientemente specifico; la Corte ne fa applicazione in chiave sistematica, valorizzando il requisito della specificità senza un formalismo eccessivo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte ricorda che le argomentazioni rese dopo la dichiarazione di inammissibilità, in quanto prive di potestas decidendi, sono tamquam non essent.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione, in relazione alla censura di motivazione apparente.
art. 11, comma 6 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione, senza specifica autonoma statuizione della Corte sul punto.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo come base per l’accertamento fondato su presunzioni e per la ricostruzione induttiva del reddito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova; la censura è rimasta assorbita.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno dell’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti; la censura è rimasta assorbita.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto alla detrazione IVA contestato.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla fatturazione di operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in tema di rettifica e accertamento IVA.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Per i soli fini di validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese opera solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione; nel frattempo il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza anche processuale.
art. 2495 c.c.
La regola dell’estinzione della società cancellata è posticipata, per i rapporti tributari indicati dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.
art. 14 disp. prel. c.c.
La norma sull’appello tributario va interpretata restrittivamente, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente una formulazione del tutto nuova rispetto al ricorso introduttivo o alla memoria difensiva: è sufficiente che, considerato l’atto nel suo complesso, emerga in modo riconoscibile la critica alla decisione di primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non può essere seguita da una decisione di merito che la contraddica: una volta negata la potestas decidendi sul merito, le ulteriori argomentazioni sono prive di efficacia decisoria.
- Per le società cancellate dal registro delle imprese, l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 differisce gli effetti dell’estinzione, ai fini tributari, per cinque anni; in tale periodo il liquidatore conserva la rappresentanza sostanziale e processuale nei giudizi relativi ai tributi.
- In materia di contenzioso tributario, la valutazione della specificità dell’appello deve essere condotta in modo non formalistico e coerente con la natura devolutiva piena del mezzo di impugnazione.
- Se un motivo di ricorso è accolto per ragioni che assorbono gli altri, la Corte può limitarsi a cassare con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia nel rispetto del principio di diritto enunciato.
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