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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18875/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di esito d'appello del 7/6/2022. Labroca, D'Aquino, Pansini e Chincoli censurano la motivazione della determinazione della pena, lamentando l'insufficiente giustificazione del discostamento dai minimi edittali. Sabino contesta la propria condanna per il furto indicato al capo D), sostenendo che le intercettazioni e l'allegato 33 non provino la sua presenza e il suo ruolo nella notte tra il 15 e 16 marzo 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto a Sabino, il ricorso è ritenuto manifestamente infondato: la Corte non può rivedere la valutazione probatoria delle intercettazioni e ha ritenuto la motivazione della Corte di appello solida e priva di illogicita manifesta, avendo accertato la presenza e la partecipazione di Sabino sulla base di riscontri della polizia giudiziaria e di intercettazioni. E' stata dichiarata inammissibile anche l'eccezione di improcedibilita fondata sulla sopravvenuta procedibilita a querela introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150. Quanto a Labroca, D'Aquino, Pansini e Chincoli, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della riforma della pena: lo scostamento dai minimi è giustificato da elementi quali il tempo non minimale della contestazione, la recidiva, il ruolo di coordinamento, l'organizzazione della trasferta e l'entita del profitto del reato. Conseguentemente tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma che ha reso il delitto in esame procedibile a querela; la Corte interpreta che la sopravvenuta procedibilita a querela non incide sull'inammissibilita del ricorso e non produce effetti favorevoli se il ricorso stesso e inammissibile.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata per il riconoscimento della fattispecie relativa allo spaccio/traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della riforma della pena da parte della Corte di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita del ricorso; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento di euro 3.000,00.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi di giurisprudenza: l'articolo non attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere decisionale autonomo rispetto alle norme che regolano l'epilogo del processo; la Corte lo usa per sostenere che non si puo' riaprire la valutazione probatoria in cassazione.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 12, comma 2) - richiamato come precedente

    Causa normativa analoga citata a titolo di precedente: anche in quel caso si era ritenuto che la sopravvenuta procedibilita a querela non produca effetti in presenza di ricorso inammissibile; usata per sostenere la medesima disciplina transitoria e i limiti della retroattivita.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione del merito e delle prove: contestazioni fondate su diversa interpretazione delle intercettazioni o degli atti di polizia giudiziaria sono, di regola, inammissibili in cassazione.
  • La sopravvenuta procedibilita a querela introdotta da una riforma normativa non rende ammissibile un ricorso gia inammissibile; la modifica normativa sfavorevole o favorevole diversa dall'abolitio criminis non supera il limite dell'inammissibilita.
  • Il discostamento dai minimi edittali deve risultare da una motivazione adeguata che valorizzi elementi concreti (tempo non minimale, recidiva, ruolo nel gruppo, organizzazione dell'azione, profitto del reato); tali elementi, se spiegati, rendono legittimo uno scostamento anche consistente.
  • Le questioni di fatto e le censure sulla interpretazione di documenti investigativi o di singole annotazioni sono tipicamente di merito e non sono idonee a fondare un ricorso per cassazione, salvo vizi di logica manifesta o violazione di legge.
  • Se il ricorso e dichiarato inammissibile, il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e' quindi importante curare la forma e i requisiti di ammissibilita dell'impugnazione.

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