Sentenza n. 688/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: del silenzio-rifiuto sulle diffide inoltrate dalla ricorrente, tese ad ottenere la conclusione del procedimento incardinato con la domanda di riconversione da “produttivo” a “produzione di beni e servizi” del suo immobile sito nel Comune di Sezze (LT), S.R. 156 - Km 41,500, censito al Catasto Urbano al Foglio 69 Particella 62, in Categoria D/7 e sub 2, Categoria A/3; B) quanto ai motivi aggiunti della nota del Consorzio Industriale del Lazio del 12 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconversione dell'immobile da "produttivo" a "produzione di beni e servizi" e, con motivi aggiunti, nota del Consorzio del 12 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario istante)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato il 28 novembre 2018 un'istanza, corredata dal pagamento di circa 30.000 euro, per ottenere la riconversione del proprio immobile sito nel Comune di Sezze. Dopo le diffide del 26 novembre 2024 e del 22 aprile 2025, il procedimento non era stato definito. La società ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio del Consorzio, chiedendo che fosse imposto all'amministrazione di concludere il procedimento. Il Consorzio ha sostenuto che l'istanza richiedesse una variante al proprio strumento pianificatorio, da trasmettere alla Regione Lazio per l'approvazione, e che la mancata approvazione regionale avesse esaurito la competenza dell'amministrazione. Ha inoltre dedotto la mancata impugnazione della posizione regionale e l'insussistenza di un obbligo di provvedere in materia pianificatoria. La Regione ha invece affermato che l'approvazione della variante costituiva una fase del procedimento, la cui conduzione e definizione spettavano al Consorzio. Dopo il decreto presidenziale che lo aveva invitato a pronunciarsi, il Consorzio ha adottato la nota del 12 gennaio 2026, limitandosi a ribadire le ragioni della propria ritenuta incompetenza o insussistenza dell'obbligo di provvedere. La ricorrente ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, qualificandola come atto soprassessorio.
La decisione
Il ricorso originario è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto tempestiva l'azione, poiché le diffide del 2024 e del 2025 possedevano i requisiti sostanziali di nuove istanze ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.; la scadenza del termine annuale per agire contro il silenzio produce infatti una conseguenza processuale e non estingue l'interesse legittimo, consentendo la riproposizione dell'istanza e dell'azione. Sono state respinte le eccezioni di inammissibilità: la società non mirava direttamente a ottenere la modifica dello strumento pianificatorio, ma la conclusione espressa del procedimento di riconversione, nel quale l'approvazione regionale della variante costituiva una fase intermedia. Non era quindi tenuta a impugnare le interlocuzioni tra Consorzio e Regione. Il Consorzio, quale autorità destinataria dell'istanza e preposta alla conduzione del procedimento, aveva l'obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato, anche in caso di mancata approvazione regionale o di ritenuta infondatezza, irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda. La nota del 12 gennaio 2026 non ha definito il procedimento, ma si è limitata a ribadire l'assenza dell'obbligo di provvedere; è stata quindi qualificata come atto soprassessorio, o espresso rifiuto di provvedere, privo di efficacia conclusiva e inidoneo a interrompere l'inerzia. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro un atto privo di autonoma valenza provvedimentale. Il Consorzio è stato condannato a pronunciarsi espressamente e motivatamente, senza vincolo di contenuto, entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La decisione sulla nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale successivo inadempimento. Il Consorzio è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di provvedere; il giudice può assegnare un termine e riservare la nomina del commissario ad acta all'eventuale inadempimento.
è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
Il termine annuale per proporre l'azione contro il silenzio ha natura di termine processuale e non estingue la posizione sostanziale dell'interessato. Una diffida a provvedere dotata dei requisiti contenutistici dell'istanza equivale a una nuova istanza e riapre la possibilità di agire.
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è sufficiente una motivazione in forma semplificata.
È richiamato dalle amministrazioni in relazione alla trasmissione alla Regione della documentazione necessaria per l'approvazione della variante; tale fase regionale non esaurisce il procedimento principale di riconversione affidato alla conduzione del Consorzio.
Massime di principio
- La scadenza del termine annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. per agire contro il silenzio produce una conseguenza esclusivamente processuale e non estingue l'interesse legittimo pretensivo; una nuova istanza, anche contenuta in una diffida a provvedere, consente di proporre nuovamente l'azione contro il silenzio quando ne ricorrano i presupposti.
- Quando un procedimento a istanza di parte è articolato in più fasi e un'amministrazione diversa da quella destinataria dell'istanza deve compiere un adempimento intermedio, l'amministrazione procedente conserva l'obbligo di definire espressamente il procedimento, dando atto dell'esito della fase intermedia e adottando il provvedimento finale di propria competenza.
- L'adozione di un atto endoprocedimentale o soprassessorio, che si limiti a rinviare la decisione o a negare l'obbligo di provvedere senza definire l'istanza, non interrompe il silenzio-inadempimento e non sostituisce il provvedimento conclusivo imposto dall'art. 2 l. 241/1990.
- L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga la domanda infondata, irricevibile, inammissibile o improcedibile: essa deve comunque adottare una determinazione espressa, eventualmente con motivazione semplificata, senza poter mantenere l'istanza in una situazione di indefinita pendenza.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice ordina all'amministrazione di provvedere senza vincolare il contenuto della decisione amministrativa, salvo che l'attività sia vincolata e non residuino margini di discrezionalità.
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