Cassazione Civile, Ordinanza n. 04054/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello una liquidazione di euro 124,02 per la custodia, durata dal 28 settembre 2011 al 15 luglio 2021, di tre colli contenenti beni sequestrati, mentre aveva chiesto euro 1.668,85. Proposto ricorso per opposizione avverso il decreto di liquidazione, la Corte d'appello di Roma lo aveva respinto ritenendo che la raccolta ufficiale degli usi della provincia di Roma non prevedesse nulla per la categoria delle merci varie e che quindi fosse corretto fare applicazione in via residuale del protocollo del 17 luglio 2013 tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica di Roma; aveva inoltre escluso la rilevanza delle tariffe dell'Agenzia del demanio per difetto di una giustificazione normativa della loro applicabilità. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che essa non avesse adeguatamente argomentato l'applicabilità, sul piano normativo, delle tariffe dell'Agenzia del demanio quali usi locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato continuità con la propria giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 58 del d.P.R. n. 115/2002, possono assumere valore di uso anche criteri di determinazione dei compensi che risultino in fatto abitualmente osservati, e tale carattere può essere riconosciuto alle tariffe approvate dall'Agenzia del demanio. Poiché la ricorrente aveva effettivamente fondato la propria domanda su tali tariffe, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se esse potessero qualificarsi come usi locali, anziché limitarsi a fare ricorso al criterio residuale dell'equità o al protocollo del 17 luglio 2013. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia dedotto nel ricorso
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di validità della motivazione della decisione
richiamato per il vizio di violazione di legge e per l'omesso esame di un fatto decisivo
nell'applicazione della norma sulla liquidazione del compenso va attribuito valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi in concreto abitualmente osservati; le tariffe approvate dall'Agenzia del demanio possono rilevare come usi locali
Massime di principio
- In materia di liquidazione dei compensi per la custodia di beni sequestrati, se manca una disciplina tariffaria direttamente applicabile, il giudice deve verificare se criteri o tariffe concretamente e abitualmente osservati possano integrare un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 115/2002.
- Le tariffe approvate dall'Agenzia del demanio possono essere considerate, in fatto, criteri di determinazione del compenso idonei ad assumere valore di uso locale, purché ne sia accertata l'effettiva osservanza abituale.
- Il giudice non può escludere la rilevanza di tali tariffe senza confrontarsi con la specifica allegazione della parte che le invoca e senza compiere la verifica sulla loro eventuale natura di uso locale.
- Quando il criterio residuale dell'equità è contestato, occorre dare priorità alla ricerca di una disciplina desumibile dagli usi locali prima di ricorrere a soluzioni equitative o a protocolli interni non assistiti da adeguato fondamento normativo.
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