Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Beltrame era stato condannato dal Tribunale di Livorno per avere guidato senza patente (revocata nel 1993) il 11/12/2019; la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) nullità e manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato la definitività del procedimento amministrativo presupposto della recidiva biennale, impropriamente onerando la difesa della prova sulla definitività; (2) violazione di legge per il diniego delle circostanze generiche, lamentando che il giudice non ha considerato l'atteggiamento collaborativo dell'imputato e il ridotto grado di pericolo della condotta. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità per tardività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è stata depositata il 14/01/2025 (termine per impugnare scaduto il 20/03/2025) mentre il ricorso è stato depositato il 31/03/2025. Ha ritenuto inoltre che non si applicasse l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, perché il giudizio d'appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non era stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 16/09/2025; estensore: Consigliera Gabriella Cappello.
Norme richiamate
art. 116 cod. strada, commi 15 e 17
art. 116, co. 15 e 17/ codice strada (in Rosignano Marittimo, il 11/12/2019)
Norma sostanziale contestata: punisce la guida senza patente quando questa è revocata; qui applicata avendo la patente dell'imputato been revocata nel 1993.
art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
artt. 544 comma 3 e 585 comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Regola i termini relativi alla formazione e al deposito delle decisioni e concorre al calcolo del termine per impugnare in cassazione.
art. 585, comma 1, lett. c e comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 585 comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; comma 1-bis citato in motivazione quale ipotesi di aumento del termine di impugnazione
Stabilisce il termine di 90 giorni per proporre ricorso per cassazione e prevede un aumento di 15 giorni in favore di chi sia "giudicato in assenza"; la Corte ha interpretato che l'aumento non spetta quando il giudizio d'appello è trattato camerale senza partecipazione e senza tempestiva istanza ex art. 598-bis.
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di partecipazione del difensore all'udienza di trattazione in appello: una istanza tempestiva può incidere sulla considerazione dello svolgimento del processo ai fini dell'aumento del termine d'impugnazione.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata sul punto che l'inammissibilità del ricorso non esonera il ricorrente dalla condanna alle spese e al pagamento previsto (nessuna ragione di esonero dalla sanzione pecuniaria).
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione decorrono dalla data di deposito della sentenza impugnata; è essenziale rispettare il termine legale (90 giorni) per evitare l'inammissibilità per tardività.
- L'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, spetta solo se l'imputato può considerarsi "giudicato in assenza": se l'appello è trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata prodotta tempestiva istanza ex art. 598-bis, non si applica l'aumento.
- Se si è assenti dalla trattazione d'appello e si intende beneficiare di un termine maggiorato in cassazione, occorre valutare tempestivamente l'opportunità di una istanza prevista dall'art. 598-bis per evitare che il processo sia considerato come celebrato senza diritto di partecipazione.
- La Cassazione, quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali (tardività), non entra nel merito dei motivi sostanziali (es. valutazione della recidiva amministrativa o delle generiche); pertanto l'assolvimento di censure processuali richiede cura formale dei termini.
- Sulle questioni di merito richiamate (es. onere della prova sulla definitività del procedimento amministrativo per la recidiva o valutazione delle circostanze generiche), in casi analoghi la difesa deve predisporre documentazione processuale e argomentazioni precise nel termine utile, ma la loro esamina dipenderà dall'ammissibilità del ricorso.
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