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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20523/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buonaurio era stato condannato dal GUP del Tribunale di Milano ex art. 322, comma 2, cod. pen. per avere offerto 500 euro a Iose Giovanni Dioli, incaricato di pubblico servizio addetto al controllo delle cooperative di facchinaggio nell'Ortomercato, per ottenere aiuto su violazioni di norme tributarie soggette a procedimento sanzionatorio amministrativo. In cassazione il difensore ha chiesto l'annullamento per omessa motivazione: a) contestando la qualificazione di Dioli quale incaricato di pubblico servizio sostenendo che fosse un mero consulente amministrativo; b) chiedendo la restituzione della somma sequestrata a fini probatori, essendo pacifico che la somma era stata offerta dall'imputato a Dioli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva qualificato Dioli come incaricato di pubblico servizio richiamando la natura pubblicistica della gestione dei mercati all'ingrosso (SOGEMI per conto del Comune di Milano) e applicando il criterio sostanzialistico/funzionale degli artt. 357 e 358 c.p.: anche un consulente esterno o un soggetto in pensione può essere incaricato di pubblico servizio se svolge attività di rilievo pubblico con il consenso dell'organo amministrativo. Quanto alla richiesta di restituzione della somma sequestrata a fini probatori, la Corte ha ricordato che tale questione non è rimessa al sindacato in cassazione ma deve essere proposta al pubblico ministero ai sensi dell'art. 263, comma 4, c.p.p.; la cassazione è invece ammissibile contro l'ordinanza che rigetta l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Per l'inammissibilità del ricorso, ex art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione del 22 marzo 2022.

Norme richiamate

  • art. 322, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato per l'offerta di denaro a soggetto qualificato come incaricato di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto configurata la fattispecie alla luce della qualifica di Dioli.

  • art. 357 cod. pen.

    Usato nel riferimento al criterio sostanzialistico per la qualificazione della fattispecie di pubblico servizio: rilevanza pubblicistica dell'attività svolta.

  • art. 358 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 357 per definire la nozione di incaricato di pubblico servizio e il criterio funzionale per valutare la natura pubblicistica dell'attività svolta da consulenti esterni.

  • art. 263, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura per chiedere la restituzione di beni sequestrati a fini probatori: la controversia deve essere portata al pubblico ministero e non tramite ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione di "incaricato di pubblico servizio" dipende dal concreto svolgimento di attività di rilievo pubblicistico: anche consulenti esterni o persone in pensione possono essere tali se operano con il consenso o l'acquiescenza dell'ente pubblico e svolgono funzioni pubbliche.
  • Per contestare la qualifica di pubblico servizio occorre contestare i fatti concreti e il rapporto funzionale con l'ente; argomentazioni meramente formali (es. 'solo consulente') sono deboli se la pratica dimostra esercizio di funzioni pubbliche.
  • La restituzione di somme o beni sequestrati a fini probatori non si decide in sede di cassazione: il rimedio procedurale è l'istanza al pubblico ministero ex art. 263, comma 4, c.p.p., e/o l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione; la cassazione è ammessa solo contro l'ordinanza che rigetta tale opposizione.
  • In caso di ricorso per cassazione inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare la natura privata o pubblica dell'attività svolta dal soggetto su cui si fonda la contestazione (contratti, provvedimenti dell'ente, atti concreti svolti) poiché la valutazione è sostanziale e basata sulla funzione reale svolta.

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