Cassazione Penale, Ordinanza n. 00467/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque pronunciato su un procedimento relativo a detenzione/cessione di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il primo motivo contestava l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo in sostanza una diversa lettura dei parametri del fatto lieve. Il secondo motivo riguardava la qualificazione del fatto come ricettazione, ma le censure sono state ritenute generiche perché non confrontate con le risultanze istruttorie valorizzate per escludere il concorso nel furto, mirando solo a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, ma è stato giudicato generico perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa e adeguata sulla gravità dei fatti e sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le doglianze sull'esclusione della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, evidenziando che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui la lieve entità va valutata globalmente, considerando insieme dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e che la presenza di un indice negativamente assorbente esclude la rilevanza degli altri. Nel caso concreto, il dato ponderale di 899 grammi di marijuana, la qualità corrispondente a circa 7 mila dosi e l'inserimento in un traffico di rilevante diffusività sono stati ritenuti incompatibili con il comma 5. Parimenti inammissibili sono state le censure sulla ricettazione e sul trattamento sanzionatorio perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito in assenza di vizi logici della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La lieve entità del fatto va valutata unitariamente sulla base di tutti i parametri normativi (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze); se uno degli indici assume valore negativamente assorbente, gli altri non possono condurre alla qualificazione attenuata.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e non frammentaria di tutti gli indici legali; il dato quantitativo può essere da solo ostativo se, per entità e qualità della sostanza e per il contesto di traffico, risulti incompatibile con la fattispecie attenuata.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente sulla gravità del fatto e sulla pena, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio o una diversa qualificazione dei fatti.
- Le censure che non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata e mirano solo a una nuova valutazione del merito sono generiche e, in sede di legittimità, inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando uno degli elementi legali della lieve entità è negativamente assorbente, ogni ulteriore considerazione favorevole perde incidenza sul giudizio di qualificazione del fatto.
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