Cassazione Penale, Sentenza n. 8369/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) per reati per i quali risultava condannato con diverse sentenze irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza motivando con l'ampiezza dell'arco temporale dei reati e la lontananza dei luoghi di commissione. In cassazione si è censurata la mancata considerazione delle valutazioni già svolte in sede di cognizione (più sentenze che in parte avevano già riconosciuto la continuazione), la carenza motivazionale e la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché l'omesso esame di indicatori rilevanti del programma delittuoso e del rapporto tra programma e singole violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione né motivato il perché non seguiva la valutazione già compiuta in sede cognitoria, ove la continuazione era stata riconosciuta con precedenti provvedimenti. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, con precisazione che va applicato l'art. 34, comma 1, c.p.p., come interpretato in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 (ossia che non può partecipare al giudizio di rinvio il medesimo giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata). Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra più reati; la Corte evidenzia che il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle valutazioni già svolte in sede cognitoria quando queste riguardano reati ricompresi nell'istanza.
Richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla disciplina del concorso/continuazione; la pronuncia di cassazione valuta la correttezza dell'applicazione dei criteri sostanziali che definiscono il vincolo tra reati.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate per le motivazioni del ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge) e che inquadra i profili di censura impugnati.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato sul rinvio in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: implica che non può partecipare al nuovo giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.
art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità della disciplina che non prevedeva il divieto di partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio; la Corte ritiene applicabile la correzione imposta dalla Corte costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che non impedivano al medesimo giudice di partecipare al giudizio di rinvio dopo annullamento per questioni relative alla continuazione; la Cassazione ordina l'applicazione dell'effetto di tale pronuncia.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele)
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017
Principio richiamato: il giudice dell'esecuzione non può omettere di valutare e motivare il contrasto o l'adesione rispetto alle valutazioni già effettuate in sede cognitoria sul vincolo della continuazione; se discorda, è tenuto a motivare la decisione comparando il quadro fattuale e giuridico emergente dalle sentenze dedotte.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 c.p.p., deve considerare le valutazioni già espresse dai giudici della cognizione: il riconoscimento della continuazione in sede cognitoria rappresenta un elemento rilevante che il giudice esecutivo non può ignorare senza adeguata motivazione.
- La mera menzione di elementi come l'ampiezza temporale o la distanza territoriale non è sufficiente: il giudice deve ponderare tali elementi rispetto al complessivo 'programma delittuoso' e spiegare perché essi impediscono il riconoscimento della continuazione nonostante decisioni precedenti in senso contrario.
- Se il giudice dell'esecuzione ritiene di non applicare la valutazione cognitoria, è obbligato a confrontare esplicitamente le risultanze dei provvedimenti dedotti e a motivare la diversa conclusione in termini fattuali e giuridici.
- In caso di annullamento in Cassazione, il rinvio per nuovo giudizio deve rispettare l'esito della Corte costituzionale n. 183/2013: il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza annullata non può partecipare al nuovo giudizio.
- Le decisioni intervenute in sede di cognizione che hanno già riconosciuto la continuazione costituiscono, di per sé, un forte indicatore a favore del riconoscimento in sede esecutiva, salvo motivata e specifica disamina contraria del giudice dell'esecuzione.
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