Cassazione Penale, Sentenza n. 11057/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro preventivo e il vincolo posto su n. 1757 piante di canapa e su 275,90 kg di infiorescenze, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, omissione di valutazione sull'efficacia drogante della sostanza (THC rilevato ampiamente inferiore allo 0,5%), sostenendo che tale accertamento fosse decisivo per escludere l'illiceità della coltivazione ai sensi della l. 242/2016; in secondo luogo, censurava l'erronea valutazione della finalità industriale della coltivazione e la non idoneità del "contratto di ritiro" prodotto a prova della destinazione lecita, nonché profili di incompatibilità con il diritto unionale e violazioni costituzionali (artt. 3,25,27 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di fatto del Tribunale, che escludeva la finalità industriale della coltivazione sulla base di plurimi indizi (attrezzature per sbocciolamento/essiccazione/trinciatura/confezionamento, quantitativi di infiorescenze già estratte e stoccate, caratteristiche tecniche della coltivazione, contenuto critico del contratto di vendita con una società estera), sia sorretta da motivazione congrua e insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato e confermato l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 30475/2019, Castignani) secondo cui la legge n. 242/2016 legittima solo coltivazioni di varietà iscritte e per finalità tassativamente indicate, escludendo la lecita produzione/commercializzazione di "foglie, infiorescenze, olio e resina"; le soglie di THC tutelano l'agricoltore rispetto a specifiche responsabilità, ma non automatizzano la liceità della commercializzazione di derivati non previsti dalla legge. Il ricorso, che mirava a sindacare valutazioni di merito, è stato dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico in materia di stupefacenti)
Il T.U. incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra cui la cannabis in ogni sua varietà). L'art. 26 ammette un'eccezione solo per coltivazioni "esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea"; la disciplina penale resta applicabile quando la coltivazione o la commercializzazione esulano da quell'ambito.
le coltivazioni di cui si tratta "non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, e in particolare la coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di "foglie, infiorescenze, olio e resina"
La legge 242/2016 delimita un ambito di coltivazione agricola legittima (varietà iscritte e finalità tassative: fibre e usi industriali indicati dalla legge/UE). Non autorizza la commercializzazione di infiorescenze/derivati stupefacenti; le soglie di THC (art. 4 commi 5 e 7) tutelano l'agricoltore ma non trasformano in lecita la vendita di prodotti vietati.
Sezioni Unite, sentenza n. 30475/2019 (Castignani)
la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa
Principio di diritto richiamato: la legge 242/2016 legittima solo specifiche coltivazioni e usi; la commercializzazione di derivati diversi da quelli previsti può integrare il reato di cui all'art. 73 T.U. anche con THC sotto le soglie previste dalla legge 242/2016, pur restando salva la verifica della concreta capacità drogante della sostanza.
Norma penale rilevante per le ipotesi di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata quando la coltivazione/commercializzazione esulano dall'ambito protetto dalla l. 242/2016.
Modifiche introdotte dall'art. 18 della novella (legge di modifica della l. 242/2016)
esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa..."; "Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione... delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1"
La novella chiarisce ed esclude espressamente dalla disciplina di favore la lavorazione e il commercio di infiorescenze ed estratti; tali attività sono soggette alle sanzioni del T.U. stupefacenti.
Prevede conseguenze pecuniarie per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa; qui la Corte ha disposto condanna alle spese e sanzione pecuniaria ritenuta equa.
Massime di principio
- La legge 242/2016 tutela solo specifiche coltivazioni di varietà iscritte e per finalità tassativamente indicate (fibre e usi industriali), non autorizzando la produzione o la vendita di infiorescenze, oli, resine o altri derivati a funzione stupefacente.
- La presenza di THC sotto le soglie stabilite dalla legge 242/2016 non garantisce automaticamente la liceità della commercializzazione di prodotti non previsti dalla legge; è comunque possibile l'integrazione del reato ex art. 73 se la destinazione/attività esula dall'ambito consentito.
- In sede di riesame/sequestro cautelare la valutazione degli indizi di finalità illecita (attrezzature, quantitativi stoccati, contratti, modalità tecniche di coltivazione) è rimessa al giudice di merito e risulta difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione gravi.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale produrre prove concrete e documentazione che dimostrino la destinazione industriale lecita (contratti affidabili, filiera di lavorazione ammessa, assenza di attrezzature per la produzione di derivati vietati, certificazione varietale ecc.).
- I rimedi in Cassazione contro ordinanze di sequestro sono limitati a questioni di diritto o a vizi radicali della motivazione; non è sufficiente contestare valutazioni probatorie ordinarie senza dimostrare un vizio di legge o una motivazione mancante o contraddittoria.
- Le recenti modifiche normative hanno esplicitato il divieto di importazione, lavorazione e commercializzazione delle infiorescenze: occorre conformarsi puntualmente alla disciplina aggiornata e non affidarsi solo alle soglie di THC per ritenersi fuori da responsabilità penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11037/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11039/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11043/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11045/2026 del 24/03/2026
- Sentenza penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →