Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 03/07/2023 per erronea applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. e violazione del diritto di difesa. La ricorrente aveva chiesto il concordato sulla pena (accordo ex art. 599-bis) in sede di appello; la Corte d'Appello ha rigettato il concordato nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale (trattazione scritta) senza disporre rinvio o consentire alla difesa di concludere nel merito o di riproporre un nuovo accordo, determinando la conferma parziale della sentenza di primo grado con diversa determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. La Cassazione ha affermato la nullita della sentenza di appello emessa nell'udienza cartolare dopo il rigetto del concordato perché la difesa non era stata messa in condizione di concludere nel merito o di proporre un nuovo accordo, con palese violazione del principio del contraddittorio; la decisione si fonda su precedente giurisprudenza della Corte e sulla corretta interpretazione delle norme transitorie relative alla trattazione scritta introdotte per l'emergenza.
Norme richiamate
Disciplina il concordato sulla pena in appello. Secondo la Corte, l'erronea applicazione si è verificata quando la richiesta di concordato e il suo rigetto sono stati trattati in udienza cartolare senza consentire la partecipazione delle parti o il rinvio per consentire la loro presenza; la novella del 2022 ha poi previsto espressamente il rinvio con partecipazione delle parti quando la Corte non accolga il concordato, ma questioni transitorie hanno inciso sull'applicazione.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.
Riferiti alla disciplina delle nullita processuali. La Corte ha qualificato la sentenza di appello come affetta da nullita a regime intermedio per violazione del diritto al contraddittorio quando il rigetto del concordato avviene senza consentire alla difesa di concludere nel merito.
Norma che disciplina la fissazione dell'udienza di appello. Nel dibattito è emersa la distinzione tra richiesta formulata prima e fuori dell'udienza e quella proposta nell'ambito della trattazione scritta fissata per l'appello, con rilevanza sulla necessaria citazione delle parti in caso di rigetto.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la congruita della rideterminazione in continuazione; la Corte di appello aveva ritenuto la pena non congrua in continuazione, ma la Cassazione ha deciso per l'annullamento per motivi processuali rilevanti al contraddittorio.
decreto legislativo n. 150/2022 (novella di art. 599-bis) e d.l. 22 giugno 2023 n. 75
Hanno introdotto modifiche alla disciplina del giudizio di appello e all'art. 599-bis prevedendo, tra l'altro, il rinvio dell'udienza con partecipazione delle parti quando la Corte non accolga il concordato. Tuttavia la loro efficacia e applicazione risultano incise dalle norme transitorie e dalla disciplina emergenziale prorogata.
d.l. n. 137/2020 e legge 18 dicembre 2020 n. 176 (norme emergenziali)
Hanno introdotto la possibilita della trattazione scritta (udienza cartolare) per contenere l'emergenza epidemiologica; tale regime ha impedito in alcuni casi la presenza delle parti e quindi l'immediata possibilita di interloquire in caso di rigetto del concordato, determinando profili di illegittimita quando non sia disposto rinvio.
Massime di principio
- Se il concordato ex art. 599-bis viene rigettato in un'udienza cartolare (trattazione scritta) e la difesa non ha formulato conclusioni subordinate nel merito, la sentenza di rigetto può essere nulla per violazione del contraddittorio se non viene disposto rinvio con partecipazione delle parti.
- Per evitare il rischio di nullita processuale, la difesa che propone un concordato in appello dovrebbe sempre presentare, in via subordinata, conclusioni anche nel merito nel caso di rigetto dell'accordo, oppure richiedere espressamente la citazione per la discussione orale.
- Le modifiche legislative successive (d.lgs. 150/2022 e d.l. 75/2023) prevedono la necessita di permettere alle parti di partecipare quando il giudice non accoglie il concordato; in presenza di norme transitorie o di regime emergenziale occorre verificare quale disciplina si applichi al caso concreto.
- Il giudice di appello che non accoglie un concordato deve valutare se la decisione possa essere resa in assenza delle parti; se la trattazione scritta impedisce l'intervento difensivo, è opportuno disporre rinvio o citazione per udienza con partecipazione per salvaguardare il diritto di difesa.
- Nel valutare la congruita della pena in continuazione (art. 133 cod. pen.) il giudice deve motivare compiutamente la non congruita, ma profili processuali relativi al contraddittorio possono far prevalere l'annullamento anche se la questione sostanziale non sia risolta.
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