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Ordinanza

Ordinanza n. 5882/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Friuli Venezia Giulia relativa alla posizione amministrativa del titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’interessato ha appellato la sentenza semplificata del TAR Friuli Venezia Giulia n. 14/2026. Nel corso del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato aveva ordinato al Ministero dell’Interno di depositare una relazione circostanziata sui fatti di causa, comprensiva degli aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento penale a carico dell’appellante. Il Ministero non ha adempiuto all’incombente, mentre l’appellante ha depositato il decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.I.P. di Trieste il 21 gennaio 2026. È emerso inoltre che l’appellante dimora in Germania dal 2019, ove lavora come pizzaiolo, e dispone di permessi di soggiorno tedeschi rilasciati il 6 novembre 2019 e il 2 settembre 2025. Il Collegio ha rilevato d’ufficio che tale assenza dal territorio italiano potrebbe avere superato sei anni e integrare la causa vincolata di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo prevista dall’art. 9, comma 7, lettera e), d.lgs. n. 286/1998. Tale circostanza potrebbe determinare una carenza, originaria o sopravvenuta, dell’interesse a coltivare il ricorso introduttivo, poiché l’eventuale revoca obbligatoria del titolo inciderebbe sull’utilità concreta della decisione richiesta.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha rinnovato l’ordine istruttorio nei confronti del Ministero dell’Interno, assegnandogli trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare la relazione circostanziata già richiesta, inclusi gli aggiornamenti sugli esiti dell’udienza penale fissata per il 17 aprile 2026. Il Collegio ha inoltre sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza originaria o sopravvenuta di interesse derivante dall’eventuale maturazione della causa obbligatoria di revoca del permesso UE di lungo periodo per assenza dall’Italia superiore a sei anni. Alle parti sono stati concessi trenta giorni per depositare memorie sulla questione. La decisione su rito, merito e spese è stata riservata e l’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 26 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 7, lettera e), d.lgs. n. 286/1998

    “in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni”

    La disposizione prevede una fattispecie vincolata di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo quando lo straniero abbia ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo da altro Stato membro oppure, comunque, sia rimasto assente dal territorio italiano per oltre sei anni.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che il giudice intenda porre a fondamento della decisione; il Collegio lo ha applicato per consentire alle parti di interloquire sulla possibile carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio emerge una possibile causa vincolata di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, il giudice deve verificare se tale circostanza incida sull’interesse concreto e attuale alla prosecuzione dell’impugnazione, anche rilevando d’ufficio una possibile carenza originaria o sopravvenuta di interesse.
  • L’assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a sei anni costituisce, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera e), d.lgs. n. 286/1998, presupposto di una causa vincolata di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
  • La questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile carenza di interesse deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima della sua eventuale utilizzazione ai fini della decisione.
  • Qualora un precedente ordine istruttorio non sia stato adempiuto dall’amministrazione, il giudice può rinnovarlo, assegnando un termine perentorio per la produzione della relazione e degli aggiornamenti necessari alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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