Cassazione Penale, Sentenza n. 21124/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) del provvedimento di riesame, contestando gli indizi a carico e, in particolare, il mero giudizio di "compatibilità" fra il soggetto ripreso dalle telecamere e l'indagato così come valutato dal consulente tecnico del pubblico ministero
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato e aspecifico. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia confrontato il motivo con il contenuto dell'ordinanza impugnata e abbia omesso di censurare l'elemento fondamentale valorizzato dal giudice del riesame: la presenza, nel luogo e nell'ora del fatto, del veicolo in uso all'indagato (Ford Focus CS 527 JF), elemento che, in termini di mera compatibilità per la fase cautelare, ha giustificato il collegamento dell'imputato alle immagini di sorveglianza. Per tali ragioni il motivo è stato considerato generico ai sensi dell'art. 581 lett. d) c.p.p. e il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), con trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'iscrizione nella cartella personale del detenuto (art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.)
Norme richiamate
Utilizzata per qualificare il motivo di ricorso come relativo a "manifesta illogicità" della motivazione; la Corte valuta che la denuncia di illogicità debba essere specifica e confrontarsi con il contenuto dell'atto impugnato
Richiamata per il requisito di specificità del motivo di cassazione; motivi generici o aspecifici sono causa di inammissibilità
Norma invocata quale base procedurale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando i motivi sono aspecifici o manifestamente infondati
Richiamato nella parte in cui si censurano ipotesi alternative non valutabili in sede di cassazione; sottolinea il limite alla rielaborazione fattuale
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e la determinazione dell'ammenda a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile
art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto; misura esecutiva collegata alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia cautelare, è limitata al sindacato di legittimità sulla motivazione: può censurare la manifesta illogicità o la violazione di norme, ma non riesaminare i fatti o ricalibrare la valutazione degli indizi.
- Un motivo di cassazione che contesti la sussistenza dei gravi indizi deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni contenute nell'atto impugnato; l'omissione di questi confronti rende il motivo aspecifico e causa di inammissibilità.
- Quando il giudice di merito fonda la sua valutazione su elementi fattuali (es. identificazione di un veicolo in uso all'indagato presente sul luogo e nell'orario del fatto), il ricorrente deve affrontare espressamente tali elementi nella censura, altrimenti la contestazione si riduce a ipotesi alternativa non valutabile in cassazione.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili in cassazione se non accompagnate da specifiche deduzioni di illogicità manifesta o violazione di norme.
- Il rischio di condanne per spese e ammende è concreto quando il ricorso è ritenuto inammissibile per aspecificità o manifesta infondatezza; dunque l'atto di impugnazione in cassazione richiede cura nella formulazione delle doglianze e nel loro collegamento con il provvedimento impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →