Cassazione Penale, Ordinanza n. 26890/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Brescia in relazione al reato di rapina aggravata/rapina ex art. 628 c.p. Dal testo emerge che il ricorrente aveva articolato un primo motivo e motivi aggiunti, con i quali sosteneva una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura delle risultanze probatorie; il ricorso mirava in sostanza a contestare la valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito. Un secondo motivo era qualificato dalla Corte come reiterativo e, quindi, sostanzialmente sovrapponibile alle censure già svolte, contestando il ruolo attribuito all'imputato nella vicenda. Un terzo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto dalla Corte territoriale sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Non emergono dal testo ulteriori dettagli sulla dinamica concreta del fatto, se non che il giudice di appello aveva valorizzato l'intestazione di un furgone all'imputato e il suo rinvenimento nell'immediatezza, nonché un ruolo incompatibile con una minima partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi motivi e i motivi aggiunti tendessero a ottenere una inammissibile rilettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi logici o giuridici. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo reiterativo e il terzo motivo infondato quanto alla censura sul diniego delle attenuanti generiche, essendo tale valutazione sorretta da motivazione non manifestamente illogica e quindi insindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto del ricorso; il testo non specifica la forma aggravata o la sussunzione dettagliata, ma solo il riferimento al reato contestato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del fatto o delle prove, né sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- La doglianza che si risolva nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile in cassazione se la sentenza impugnata espone una motivazione congrua e immune da manifeste illogicità.
- Il vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia non manifestamente illogica; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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