Cassazione Civile, Ordinanza n. 25835/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
Alcuni condomini hanno convenuto il condominio chiedendo la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni assunti come conseguenza del rifacimento della pavimentazione dei corridoi dei pianerottoli prospicienti i loro appartamenti. Secondo la prospettazione attorea, le opere avevano innalzato il piano di calpestio dei pianerottoli creando un dislivello rispetto alle pavimentazioni delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, con conseguenti allagamenti e ulteriori pregiudizi. Il condominio ha eccepito la prescrizione quinquennale. Il tribunale e la corte d'appello hanno ritenuto la domanda soggetta a prescrizione, qualificando il fatto come illecito istantaneo con effetti permanenti e ritenendo tardiva la pretesa; hanno inoltre escluso che una delibera assembleare integrasse rinuncia alla prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino ex art. 949, comma 2, c.c. e decisione solo sulla domanda risarcitoria; 2) violazione degli artt. 949, comma 2, 1117 e 1120 c.c., sostenendo che le opere incidevano sul pacifico godimento delle parti comuni e avrebbero consentito tutela reale; 3) violazione dell'art. 2947 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c., censurando la qualificazione dell'illecito come istantaneo con effetti permanenti e sostenendo invece la natura permanente dell'illecito, con prescrizione decorrente giorno per giorno per i danni e solo dalla cessazione della permanenza per la rimozione dello stato di fatto.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendoli inammissibili perché miravano a contestare la ricostruzione del fatto e la qualificazione della domanda ormai coperte da giudicato interno, essendo la domanda stata trattata nei gradi di merito come azione risarcitoria aquiliana e non come actio negatoria servitutis o azione reale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in presenza di un danno a immobile derivante dalla creazione e dal mantenimento di uno stato di fatto illecito, l'illecito ha natura permanente sia quanto alla domanda di risarcimento per equivalente dei danni che maturano nel tempo, sia quanto alla domanda di risarcimento in forma specifica volta alla rimozione dello stato di fatto; perciò la prescrizione non decorre dall'ultimazione dell'opera, ma, per i danni, giorno per giorno, e, per la rimozione, solo dalla cessazione della permanenza. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino; la censura è stata ritenuta inammissibile per la preclusione derivante dal giudicato interno sulla qualificazione della domanda.
richiamato come norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato dai ricorrenti come base della tutela reale e della riduzione in pristino; la Corte ha rilevato che una domanda di questo tipo non risultava effettivamente proposta nei termini sostenuti.
richiamato per sostenere che le opere incidevano sulle parti comuni dell'edificio.
richiamato per affermare l'illegittimità delle opere sulle parti comuni e la conseguente tutela in forma specifica.
richiamato in relazione all'asserita rinuncia alla prescrizione; la Corte di merito aveva escluso una rinuncia univoca e inequivoca.
applicato dalla Corte per affermare che, nel caso di illecito permanente, la prescrizione decorre per i danni giorno per giorno e per la rimozione solo dalla cessazione della permanenza.
norma posta a base della qualificazione della domanda come azione risarcitoria aquiliana, confermata nei gradi di merito e richiamata nel ragionamento sulla prescrizione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
invocato dal controricorrente per l'asserita inosservanza del requisito di autosufficienza; la Corte ha escluso un approccio eccessivamente formalistico.
richiamato con riferimento al deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la pretesa giudiziale è stata qualificata nei gradi di merito e la parte interessata non ha impugnato specificamente tale qualificazione, si forma giudicato interno non solo sulla formula astratta della domanda, ma anche sulla sequenza fatto-norma-effetto su cui la decisione si è fondata.
- L'azione diretta a ottenere il risarcimento dei danni da creazione e mantenimento di uno stato di fatto illecito su un immobile può integrare un illecito permanente: in tal caso la prescrizione non decorre dalla mera ultimazione dell'opera, ma dal protrarsi della condotta illecita e, per i danni successivi, matura giorno per giorno.
- Se si domanda la rimozione di uno stato di fatto lesivo, il termine di prescrizione decorre solo dalla cessazione della permanenza dell'illecito; se invece si chiede il risarcimento per equivalente dei danni che si producono nel tempo, la prescrizione si computa in relazione a ciascun danno via via verificatosi.
- La censura di omessa pronuncia o di violazione di norme sostanziali non può essere utilizzata per sovvertire una diversa ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito quando il reale tema decisorio riguarda la qualificazione dell'azione e l'effetto preclusivo del giudicato interno.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente individuati e il loro contenuto essenziale sia riportato in modo chiaro.
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