Cassazione Penale, Sentenza n. 35122/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per i reati indicati ai capi A ed E (con la ricettazione del capo A assorbita nel più grave reato di riciclaggio sub B). Il ricorrente articolava tre motivi: (1) nullità per mancata tempestiva comunicazione del differimento dell'udienza di appello e impossibilità a comparire per essere sottoposto a affidamento in prova con divieto di allontanarsi; (2) censura sulla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione esterna presentata nei motivi nuovi, sostenendo che il beneficio poteva essere richiesto anche con motivi aggiunti in limine litis; (3) vizio di motivazione e violazione di legge per la qualificazione del fatto come riciclaggio (capo B) in assenza di elementi probatori idonei, essendo l'unico elemento la detenzione della targa originale in un locale accessibile a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il presupposto fattuale era infondato perché l'imputato aveva ricevuto comunicazione del differimento già il 25/02/2025; inoltre il difensore non aveva eccepito in udienza la nullità, che pertanto si è sanata (nullità a regime intermedio). Sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto preclusa la questione della "continuazione esterna" poiché le sentenze invocate dalla difesa erano divenute irrevocabili ben prima della scadenza del termine per proporre appello, perciò il tema doveva essere dedotto nei motivi principali di gravame e non poteva essere introdotto come motivo nuovo; di conseguenza la richiesta è stata considerata inammissibile. Sul terzo motivo: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fatto una valutazione logica e non manifestamente illogica delle prove; dal possesso della targa originaria e dagli elementi relativi alla vendita del veicolo con targa contraffatta è lecito inferire che l'imputato abbia sostituito o fatto sostituire le targhe per occultare la provenienza del veicolo, configurando il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Disciplina della tempestiva notificazione della data della prima udienza di appello; la Corte osserva che la norma si riferisce alla prima udienza di discussione e non era applicabile al caso poiché l'udienza del 24 marzo non era la prima udienza di appello.
Norma sulla nullità dell'atto processuale e relative conseguenze; richiamata nel contesto della deduzione di nullità e della necessità di tempestiva eccezione in udienza per evitare la sanatoria.
Norma sul principio della immediatezza e sulle forme di partecipazione dell'imputato; citata a supporto delle censure processuali relative alla comparizione dell'imputato.
Regola la disciplina dei motivi nuovi nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che la deduzione della continuazione esterna, essendo fondata su sentenze irrevocabili anteriori al termine per proporre appello, dovesse essere inserita nei motivi principali e non come motivo nuovo, con conseguente preclusione.
Norma che punisce il riciclaggio; la Corte ha ritenuto che la condotta consistente nella sostituzione della targa originaria con una contraffatta per occultare la provenienza del veicolo sia configurabile come riciclaggio.
Massime di principio
- La mancata comparizione dell'imputato per sopravvenute difficoltà deve essere tempestivamente eccepita in udienza dal difensore; in mancanza l'eventuale nullità intermedia si considera sanata.
- Le notifiche relative al differimento o fissazione dell'udienza devono essere valutate rispetto alla nozione di "prima udienza di discussione": i termini specifici dell'art. 601 cod. proc. pen. operano solo per la prima udienza e non per udienze successive.
- La domanda di riconoscimento della continuazione esterna fondata su sentenze già irrevocabili al momento della scadenza dei termini per proporre appello dovrà essere dedotta nei motivi principali di gravame; non è normalmente ammissibile introdurla come motivo nuovo in fase successiva.
- La mera detenzione di un bene alterato non è automaticamente sufficiente a configurare riciclaggio o concorso; tuttavia, se vi sono elementi probatori che collegano il detentore all'alterazione (es. disponibilità esclusiva del bene, contesto della vendita con targa contraffatta), il giudice può inferire la responsabilità per riciclaggio.
- L'impugnazione che riporti motivi reiterativi o manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare accuratamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →