Cassazione Civile, Ordinanza n. 23314/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società committente aveva convenuto in giudizio due architetti, chiedendo l'accertamento della legittimità dello scioglimento del rapporto contrattuale di direzione lavori per asseriti errori progettuali e la condanna al risarcimento dei danni. I convenuti avevano resistito, chiesto il compenso per l'attività svolta e chiamato in garanzia altri professionisti e assicuratori. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta e la società era stata condannata a pagare a uno dei professionisti il compenso per l'opera svolta. In appello, dopo una prima declaratoria di inammissibilità e una precedente cassazione con rinvio, la Corte torinese aveva ritenuto corretta la riassunzione senza evocare lo Stato quale erede del cooriginario convenuto deceduto, considerandola una sostanziale rinuncia alla domanda nei suoi confronti; nel merito aveva accolto solo in parte la domanda della società, condannando uno degli architetti a modesto risarcimento e facendogli restituire quanto percepito in primo grado, oltre a regolamentare le spese. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sulla riassunzione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato, erede legittimo del professionista deceduto, non potendo considerare rinunciata la domanda; 2) violazione delle norme sulla risoluzione/recesso e sul contratto d'opera, lamentando che la Corte avesse qualificato come risoluzione l'iniziativa della committente invece di riconoscere gli effetti del recesso con diritto al compenso e al rimborso spese; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, in relazione alla loro ripartizione tra le parti e ai terzi chiamati in garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato, quale erede legittimo del defunto convenuto, e che la riassunzione/il giudizio di rinvio fossero nulli per violazione dell'art. 331 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché provveda alla delibazione dell'appello dopo l'integrazione del contraddittorio anche con lo Stato e regoli le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
In presenza di cause inscindibili o di litisconsorzio necessario processuale, il giudizio di rinvio deve essere instaurato nei confronti di tutte le parti necessarie; la mancata evocazione di una di esse impone l'integrazione del contraddittorio e comporta la nullità del giudizio di appello.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il precedente dictum rescindente vincola il giudice di rinvio; nel caso concreto la questione dell'inscindibilità tra le parti originarie era già stata affermata nella precedente cassazione.
Lo Stato è erede legittimo in mancanza di altri successibili; la devoluzione allo Stato non elimina il soggetto cui riferire la posizione del de cuius e non incide sulla sua capacità processuale, ma solo sui limiti della responsabilità patrimoniale.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio processuale.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla successione nel processo.
Richiamato nel motivo per contestare l'ammissibilità della riassunzione e delle domande in sede di rinvio.
Richiamato nel motivo per sostenere che la riassunzione doveva rispettare i limiti del giudizio di rinvio.
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina della risoluzione per inadempimento.
Richiamato nel secondo motivo.
Richiamato nel secondo motivo.
Richiamato nel secondo motivo.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'iniziativa della committente fosse un recesso e non una risoluzione.
Richiamato nei motivi secondo e terzo per censurare la decisione di merito e la liquidazione delle spese.
Richiamato nel terzo motivo sulla soccombenza e la condanna alle spese.
Richiamato nel terzo motivo sulla compensazione delle spese.
Richiamato nel terzo motivo sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione sulla liquidazione delle spese.
art. 24 Cost.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno delle censure sulle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno delle censure sulle spese.
Richiamato nella decisione per escludere la cassazione senza rinvio, non ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Nei giudizi inscindibili o soggetti a litisconsorzio necessario, la riassunzione dopo cassazione con rinvio deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti necessarie, compreso il successore universale o l'erede legittimo del soggetto originario; la mancata evocazione di uno solo dei litisconsorti determina la nullità del giudizio di rinvio.
- Ai fini dell'art. 586 c.c., lo Stato subentra come erede legittimo in mancanza di altri successibili; pertanto la sua mancata accettazione o la devoluzione dell'asse non escludono la necessità di citarlo in giudizio quale soggetto cui riferire la posizione processuale del de cuius.
- Quando viene in rilievo la risoluzione o il recesso da un contratto unico stipulato con più parti, l'accertamento della validità dello scioglimento deve coinvolgere tutti i contraenti, poiché il contratto non può produrre effetti differenziati tra alcuni partecipanti e non altri.
- Se il precedente giudizio di cassazione ha già accertato l'inscindibilità del rapporto e il litisconsorzio necessario, il giudice di rinvio è vincolato da tale statuizione e non può eluderla qualificando come rinuncia la mancata chiamata di una parte necessaria.
- La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio non consente di definire il merito né di dichiarare la cassazione senza rinvio quando sia ancora possibile rinnovare il contraddittorio davanti al giudice di rinvio competente.
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