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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42007/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una società poi posta in liquidazione e in amministrazione straordinaria. Il creditore chiedeva l’ammissione al passivo di due ulteriori crediti in privilegio: uno per compensi asseritamente maturati quale amministratore delegato fino alla naturale scadenza triennale dell’incarico, sostenendo che la revoca fosse avvenuta senza giusta causa; l’altro per la penale prevista nella scrittura privata del 25 marzo 2010 in caso di revoca senza giusta causa dall’incarico di componente del consiglio di amministrazione. Il Tribunale aveva invece riconosciuto solo un diverso credito chirografario per il compenso relativo alla successiva funzione di presidente del collegio dei liquidatori, rigettando le altre due domande. Nel ricorso per cassazione l’interessato deduceva, in sintesi: violazione di varie norme sull’inadempimento e sulla risoluzione, sostenendo che il decreto avesse erroneamente ravvisato una sua acquiescenza all’inadempimento della società; omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice non avrebbe valutato le condotte con cui egli aveva manifestato la volontà di far valere i propri diritti; violazione delle norme sui poteri gestori e rappresentativi della società per azioni, assumendo che gli atti compiuti nell’esecuzione dell’incarico erano imputabili alla società e non alla sua persona; infine violazione delle norme sull’impossibilità sopravvenuta, contestando che la cessazione anticipata dell’incarico potesse essere ricondotta a un fatto sopravvenuto idoneo a escludere il diritto ai compensi richiesti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato si fondasse non su una vera acquiescenza del ricorrente, ma sull’oggettiva incompatibilità sopravvenuta tra l’incarico gestorio triennale e la successiva deliberazione di scioglimento della società, conseguente all’attuazione del piano di ristrutturazione predisposto anche dallo stesso ricorrente. Il riferimento del Tribunale all’acquiescenza è stato qualificato come inciso privo di autonoma rilevanza giuridica, sicché le censure su quel punto sono state giudicate inammissibili. È stata inoltre esclusa ogni violazione delle norme sui poteri dell’amministratore e della società, poiché il decreto non aveva attribuito gli atti alla persona del ricorrente in luogo della società, ma aveva valorizzato che egli aveva predisposto e concorso ad approvare gli atti che poi avevano determinato lo scioglimento e la liquidazione, con conseguente cessazione legale del rapporto gestorio. La Corte ha affermato che, sopravvenuto lo scioglimento della società, l’attività dell’amministratore non è più orientata al conseguimento di utili ma alla conservazione del patrimonio in funzione liquidatoria, rendendosi così inutilizzabile la prestazione tipica promessa per la gestione ordinaria. Poiché tale situazione era imputabile anche al ricorrente, che aveva concorso a determinarla, non spettavano i compensi richiesti né la penale invocata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse una specifica regula decidendi autonoma.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione si fondava sulla sopravvenuta impossibilità/inutilizzabilità della prestazione gestoria e non su un inadempimento imputato in modo scorretto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è stato assunto come base autonoma della decisione.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla penale pattuita; la Corte ha escluso il diritto alla penale in conseguenza della non spettanza della pretesa per effetto della cessazione sopravvenuta del rapporto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato una risoluzione per inadempimento, ma una cessazione del rapporto per effetto della disciplina societaria e del fatto sopravvenuto.

  • art. 2380-bis c.c.

    La Corte ha escluso la violazione, chiarendo che gli atti compiuti dall’amministratore erano imputabili alla società, ma il giudice di merito aveva valorizzato il fatto che il ricorrente li aveva predisposti e sottoposti agli organi sociali.

  • art. 2384 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione, osservando che il decreto non negava il potere di rappresentanza della società, ma considerava le attività come svolte nell’ambito dell’incarico gestorio societario.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della sopravvenuta impossibilità/inutilizzabilità della prestazione gestoria derivante dallo scioglimento della società.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha applicato, in termini sostanziali, il principio per cui il sopravvenire di un evento che rende irrealizzabile la causa concreta del rapporto esclude la pretesa originaria.

  • art. 2484 c.c.

    primo e secondo comma; primo comma, n. 6; terzo comma

    La Corte ha richiamato la disciplina dello scioglimento della società: al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase liquidatoria; l’iscrizione nel registro delle imprese rende efficace la delibera di scioglimento.

  • art. 2486 c.c.

    Dopo lo scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società solo ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, non più per la prosecuzione dell’impresa.

  • art. 2487-bis c.c.

    La cessazione dell’incarico gestorio degli amministratori è collegata alla nomina e iscrizione dei liquidatori; fino alla consegna dei documenti e del rendiconto essi mantengono solo poteri limitati di conservazione.

  • art. 182-bis l.f.

    Richiamato nel ricostruire il piano industriale e l’accordo di ristrutturazione che avevano condotto allo scioglimento della società.

  • art. 2751-bis, primo comma, n. 2, c.c.

    Norma invocata per il privilegio dei compensi professionali/amministrativi richiesti, ma il privilegio non è stato riconosciuto sulle somme oggetto di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Citato come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il riferimento del giudice di merito a un comportamento di "acquiescenza" è irrilevante quando la decisione si fonda in realtà su una diversa e autonoma ratio decidendi; in tal caso le censure che colpiscono solo l’inciso privo di portata decisoria sono inammissibili.
  • La cessazione anticipata dell’incarico di amministratore può conseguire ex lege allo scioglimento della società e all’apertura della liquidazione; una volta verificatosi lo scioglimento, l’attività gestoria non è più diretta alla prosecuzione dell’impresa ma alla conservazione del patrimonio sociale.
  • Quando la prestazione dedotta in giudizio diviene oggettivamente inutilizzabile per effetto di un fatto sopravvenuto che incide sulla causa concreta del rapporto, non può pretendersi il compenso originariamente pattuito per una diversa finalità funzionale del rapporto stesso.
  • Se il fatto sopravvenuto che ha determinato l’assetto liquidatorio è stato in tutto o in parte concorso dallo stesso creditore che invoca il compenso, la sua pretesa risarcitoria o contrattuale può essere esclusa in quanto l’evento impeditivo risulta a lui imputabile.
  • Le doglianze che contestano la violazione delle norme sui poteri gestori e rappresentativi della società sono infondate quando il giudice di merito non attribuisce gli atti alla persona fisica in luogo della società, ma si limita a valorizzare che essi sono stati predisposti e approvati nell’ambito della governance societaria.
  • In materia di rapporti societari organici, l’attività dell’amministratore è funzionalmente inserita nell’attività d’impresa della società e, in presenza di scioglimento, sopravvive solo nei limiti della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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