Cassazione Penale, Sentenza n. 30215/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da sei motivi: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 606 c.p.p. lett. c) ed e)); travisamento della prova e insufficienza probatoria in relazione alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con riguardo a vari asset (contratto di leasing/locazione finanziaria per immobile di Forte dei Marmi, complesso di Lodi e immobile di Bressana Bottarone); omessa motivazione sull'elemento psicologico del reato; eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato prevalere delle attenuanti. Il ricorrente contestava in particolare che la sentenza avesse mutato l'oggetto della condotta contestata (da distrazione di somme impiegate in leasing a distrazione del diritto di godimento dell'immobile) e che molte operazioni non avessero arrecato un effettivo pregiudizio patrimoniale alla fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato con rinvio le sentenze di merito limitatamente alla porzione dell'imputazione relativa all'immobile di Forte dei Marmi, per violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione, ritenendo che la sentenza avesse cambiato radicalmente l'oggetto della condotta rispetto a quanto contestato in capo all'imputato. Per le restanti imputazioni riguardanti il complesso di Lodi e l'immobile di Bressana Bottarone il ricorso è stato respinto e la responsabilità confermata; su tali parti la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza. La Corte ha inoltre disposto che il Tribunale di primo grado riesamini il trattamento sanzionatorio complessivo in funzione della decisione sul punto annullato.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), artt. 216 n.1, 219 comma 1, 223 comma 1
Norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta patrimoniale e relative ipotesi di distrazione delle risorse societarie; la Corte le interpreta ampliando la nozione di patrimonio a diritti e crediti e conferma che la destinazione privata di beni aziendali può integrare distrazione anche se il bene è recuperabile in sede concorsuale.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 (motivi di cassazione)
Fondamento formale dei motivi invocati in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova).
Codice di procedura penale, artt. 521 e 522 comma 1
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza e alle nullità derivanti da violazioni processuali.
Codice di procedura penale, art. 623 lett. b) e art. 604 comma 1
Base per annullamento con rinvio per la nullità della decisione di merito rispetto alla parte indicata.
Codice di procedura penale, art. 624 comma 2
Dichiarazione di irrevocabilità della sentenza per le parti non annullate, ossia conferma delle condanne relative agli altri immobili.
Richiama il principio secondo cui i creditori hanno garanzia sul patrimonio e giustifica l'estensione della nozione di patrimonio aziendale rilevante per la bancarotta.
Codice civile, artt. 820 e 821
I canoni di locazione sono 'frutti civili' e costituiscono elementi del patrimonio aziendale; la rinuncia o l'omessa riscossione integra possibile depauperamento.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Principi di diritto di essere informato sull'accusa e di avere tempo e mezzi per preparare la difesa, richiamati nella valutazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att. (sintesi dei motivi)
Regola formale sulla sintetizzazione dei motivi in appello richiamata per descrivere la struttura del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la sentenza è nulla nella parte in cui modifica radicalmente l'oggetto storico del fatto rispetto a quanto enunciato nell'atto di accusa, se tale mutamento pregiudica il diritto di difesa.
- Mutazione descrittiva vs mutazione del fatto: cambiamenti formali della descrizione non sempre determinano nullità; è necessario verificare se il fatto storico sia effettivamente diverso nelle sue componenti essenziali (condotta, evento, nesso causale, luogo e tempo).
- In tema di bancarotta distrattiva, il patrimonio aziendale include beni materiali e immateriali (crediti, canoni), per cui la destinazione al godimento privato o la rinuncia a esigere crediti possono integrare distrazione anche se il bene è poi recuperato dalla curatela.
- La possibilità di recupero del bene in sede concorsuale o la vendita successiva non esclude automaticamente la rilevanza penale della distrazione: rileva l'effettivo depauperamento mirato a finalità estranee all'impresa.
- L'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva è il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli di garanzia per i creditori; non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- Se in cassazione si sollevano questioni non dedotte in appello (ad esempio nuove censure sulla motivazione), tali questioni possono risultare inammissibili; la strategia difensiva deve essere articolata nei gradi precedenti per essere valutata in cassazione.
- Quando la cassazione annulla parzialmente per vizio di correlazione, il giudice di rinvio deve riesaminare anche il trattamento sanzionatorio complessivo in funzione dell'esito del nuovo giudizio.
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