Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindaci)
La controversia
La curatela di un fallimento aveva citato in giudizio gli amministratori e i sindaci della società fallita, contestando una serie di condotte pregiudizievoli: deposito di documentazione contabile parziale e inattendibile; omesso pagamento di retribuzioni e contributi; cessione dell’intero ramo d’azienda a prezzo ritenuto vile; mancato controllo sulla regolarità della contabilità, sulla perdita del capitale sociale e sulle iniziative doverose per ridurre il danno. Il Tribunale aveva condannato in solido tutti i convenuti. In appello la Corte territoriale, con sentenza non definitiva e poi definitiva, aveva ritenuto per i sindaci non maturata la prescrizione, valorizzando la mancanza di prova di una conoscenza anticipata dell’insufficienza patrimoniale da parte dei terzi e facendo coincidere il dies a quo, in sostanza, con la dichiarazione di fallimento; aveva poi ridotto la condanna, ritenendo provati solo alcuni profili di danno, in particolare quello derivante dalla cessione del ramo d’azienda a prezzo irrisorio, e aveva escluso altre voci per difetto di prova o per incertezza cronologica delle omissioni. I sindaci ricorrevano per cassazione con dodici motivi, lamentando soprattutto: violazione delle norme sulla prescrizione dell’azione di responsabilità; erronea valutazione del momento di insorgenza dell’insufficienza patrimoniale; omessa considerazione di un giudicato esterno sul valore della cessione aziendale; violazioni degli artt. 2403, 2407 e 2697 c.c. in tema di doveri e onere della prova; omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e sui profili di regresso. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era intrinsecamente contraddittoria: da un lato escludeva la decorrenza della prescrizione dalla conoscenza del bilancio 31.12.1998 perché, secondo essa, il patrimonio era in sostanziale equilibrio; dall’altro affermava che quel bilancio aveva determinato l’azzeramento del capitale sociale ex art. 2447 c.c. Poiché tale contrasto impediva di comprendere il reale dies a quo della prescrizione dell’azione ex artt. 2394 e 2407 c.c., la sentenza è stata cassata con rinvio. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito tutti gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della Corte d’appello affetta da vizio radicale per contraddittorietà insanabile sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità dei sindaci. Ha quindi cassato le sentenze impugnate e rinviato alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame della questione prescrizionale e, conseguentemente, delle ulteriori doglianze rimaste assorbite.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro della responsabilità degli amministratori di società di capitali.
Usato per individuare l'azione dei creditori sociali e il momento di decorrenza della prescrizione in relazione all'insufficienza patrimoniale.
Richiamato quale norma che fonda la responsabilità dei sindaci verso i creditori sociali e il relativo termine prescrizionale.
La sospensione della prescrizione per gli amministratori in carica non si applica ai sindaci, trattandosi di previsione eccezionale e tassativa.
Richiamato per l'esercizio da parte del curatore dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali.
Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma non è consentito trarne vantaggio scindendone il contenuto.
Richiamato per l'ipotesi di perdita del capitale sociale rilevante ai fini della continuità dell'attività sociale.
Richiamato in relazione al divieto di nuove operazioni dopo lo scioglimento della società.
Richiamato insieme ai criteri ermeneutici successivi per interpretare le transazioni intervenute.
La Corte territoriale aveva escluso l'estensione del profitto della transazione ai ricorrenti perché non ricorrevano i presupposti dell'adesione alla transazione riguardante l'intero debito.
Richiamato nei motivi di ricorso per i doveri di vigilanza del collegio sindacale.
Richiamato nei motivi di ricorso per i poteri/doveri di controllo dei sindaci.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di attività del collegio sindacale.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di interventi del collegio sindacale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai poteri di controllo e vigilanza.
Richiamato ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
Richiamato ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
Richiamato nei motivi relativi alla solidarietà tra obbligati.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova.
Richiamato per omessa pronuncia su un motivo di appello.
Usato per la qualificazione dei vizi dedotti in cassazione.
Richiamato nei motivi per l'asserito giudicato esterno sul valore della cessione.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità dei creditori sociali verso amministratori e sindaci, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale sia conoscibile da un fatto oggettivo, anche attraverso il bilancio sociale, ma la motivazione deve spiegare coerentemente quale sia il fatto idoneo a far decorrere il termine.
- La sospensione della prescrizione prevista per gli amministratori in carica non si estende automaticamente ai sindaci, trattandosi di previsione eccezionale e tassativa.
- Il bilancio societario, per la sua funzione informativa, può essere documento idoneo a rendere conoscibile ai terzi l'insufficienza patrimoniale, ma la sua utilizzazione deve essere coerente con gli ulteriori dati contabili valorizzati dal giudice.
- Una motivazione che affermi simultaneamente l'equilibrio patrimoniale della società e l'azzeramento del capitale sociale senza spiegare la compatibilità tra i due dati è affetta da contraddittorietà radicale e non supera il minimo costituzionale.
- L'accoglimento di un motivo assorbente sulla prescrizione rende non esaminabili gli ulteriori motivi di ricorso che investano merito, prova, nesso causale e quantificazione del danno.
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