Cassazione Penale, Sentenza n. 14767/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di conferma della condanna per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati connessi; il ricorrente contestava in particolare: 1) la mancata osservanza delle indicazioni della Corte di cassazione sul chiarimento circa la distinzione fra il "clan" originario dei "barcellonesi" e la successiva compagine autonoma riconducibile a Carmelo D'Amico (problema di motivazione e prova della discontinuità associativa); 2) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per retrodatazione dell'imputazione ai primi anni '90 pur con contestazione formale del capo riferito al gruppo nato 2005/2006; 3) omessa o insufficiente motivazione circa la partecipazione al clan D'Amico nel periodo 2007-2011; 4) violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole nella determinazione della pena base (aumento previsto dalla legge 24/7/2008 n.125); 5) e 6) eccessiva dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 7) prescrizione del reato riferito al periodo del 1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, avesse colmato le lacune motivazionali indicate con la precedente sentenza di annullamento, dichiarando la autonomia del clan D'Amico rispetto al precedente sodalizio dei "barcellonesi" e motivando l'affermazione della partecipazione del Cannone ad entrambe le consorterie. La Corte di cassazione ha altresì valutato come corretta la correlazione accusa/condanna (essendo contestata la partecipazione ad entrambi i gruppi), ha respinto l'eccezione sulla determinazione della pena e ha ritenuto congrua la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, richiamando la discrezionalità del giudice di merito. Quanto alla questione della pena base e della retroattività della norma più sfavorevole, la Corte ha osservato che l'imputato è stato valutato come parte di entrambe le associazioni e che, conseguentemente, una frazione della pena avrebbe dovuto essere riferita ai fatti anteriori alla modifica legislativa; nondimeno il ricorso non è stato ritenuto capace di inficiare la decisione nel suo complesso. Infine la contestazione sulla prescrizione è stata rigettata perché la partecipazione al clan dei "barcellonesi" si sarebbe protratta sino al 2007, quindi non prescritta.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per valutare la partecipazione a consorterie mafiose; la Corte ha ricordato che, per qualificare come autonome più associazioni con sovrapposizioni temporali e soggettive, occorre motivare la sussistenza di un diverso "patto criminale" o di un evento traumatico che abbia determinato discontinuità. La partecipazione a più sodalizi può concorrere alla determinazione della pena.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Riferita alla requisitoria scritta del Pubblico ministero: norma procedurale che legittima l'uso della requisitoria scritta nelle forme indicate; menzionata solo in relazione alla presenza del P.M. alla udienza di cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Richiamata come fondamento delle censure di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, nullità procedurali). La Corte ha ritenuto le censure infondate perché la motivazione del giudice del rinvio ha colmato le lacune segnalate.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che vincola il giudice del rinvio alle indicazioni della Corte di cassazione; la Corte ha precisato che il giudice del rinvio ha adempiuto all'obbligo chiarendo la questione della autonomia delle consorterie mafiose e motivando la partecipazione del ricorrente.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che, nonostante alcune imprecisioni nella formulazione della contestazione, la fattispecie contestata comprendeva la partecipazione ad entrambe le associazioni e quindi non si è verificata condanna per fatto non contestato.
Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha confermato che il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei criteri, purché motivi la scelta (qui il diniego delle attenuanti è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento a precedenti penali, gravità e assenza di resipiscenza).
Attribuito rilievo all'aumento edittale introdotto dalla norma; la Corte ha osservato la necessità di considerare la non retroattività della legge più sfavorevole nella determinazione della pena per condotte anteriori all'entrata in vigore, e che la pena complessiva deve tenere conto della distinzione temporale fra le partecipazioni associative.
Massime di principio
- Quando connessi soggetti, tempi e territori, per qualificare la sussistenza di più "sodalizi" mafiosi autonomi il giudice deve spiegare espressamente perché esclude l'ipotesi di un unico gruppo che si sia evoluto nel tempo; occorre dimostrare un diverso patto criminale o un evento traumatico che abbia determinato discontinuità.
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio per carenza motivazionale, il giudice del rinvio è obbligato a colmare le lacune individuate: la decisione sarà legittima se fornisce argomentazioni concrete che rispondono ai punti richiesti dalla Suprema Corte.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza impone che la condanna corrisponda ai fatti contestati; tuttavia, imprecisioni formali non necessariamente invalidano la decisione se risulta comunque chiaro e sostanziale che l'imputato era stato chiamato a rispondere delle condotte poi valutate.
- Nella determinazione della pena per fatti commessi in periodi diversi, il giudice deve rispettare il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: la quota di pena riferibile a condotte anteriori all'aumento edittale va valutata con i parametri di allora.
- La valutazione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il loro diniego è legittimo se adeguatamente motivato con riferimento a precedenti, gravità e mancanza di segni di ravvedimento.
- Per i reati a consumazione protratta o a condotta continuata (es. partecipazione ad associazione), il dies ad quem rileva ai fini della prescrizione: se la partecipazione prosegue sino a data non prescrittiva, la prescrizione non matura.
- Le contestazioni sulle modifiche di imputazione in corso di processo devono essere gestite con attenzione procedurale (eventuale trasmissione al P.M. o precisazioni in udienza); tuttavia, se il diritto di difesa non è sostanzialmente compromesso, le carenze formali non determinano automaticamente l'annullamento.
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