Cassazione Penale, Sentenza n. 26734/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per truffa contrattuale consumata su una piattaforma telematica di compravendita, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il travisamento della prova. In particolare ha contestato la valutazione della Corte d'appello sulla circostanza aggravante dell'abuso delle condizioni di minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i contatti telefonici tra venditore e acquirente erano intervenuti prima del pagamento e non dopo; pertanto non vi sarebbe stata quella costante distanza tra le parti idonea a integrare l'aggravante. Il ricorso mirava quindi a rimuovere l'aggravante e, di riflesso, a ottenere una diversa determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo sul travisamento della prova. Ha accertato che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che i contatti telefonici fossero successivi all'incasso della somma, mentre dalla trascrizione della testimonianza della persona offesa emergeva che tali contatti erano avvenuti prima della conclusione del contratto e del bonifico. Esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione della pena, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale con contraddittorio scritto senza presenza delle parti in assenza di richiesta di discussione orale nei termini
richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per il rito camerale scritto
la circostanza aggravante dell'abuso di condizioni di minorata difesa è esclusa quando, nel caso concreto, il contatto telefonico tra le parti sia avvenuto prima della conclusione del contratto e del versamento del denaro, venendo meno la situazione di costante distanza idonea a integrare l'aggravante
reato di truffa contrattuale contestato e già affermato in responsabilità
richiamato implicitamente nel ragionamento sul travisamento della prova e sulla valutazione del compendio probatorio
la doglianza è incentrata sul vizio di motivazione/travisamento della prova deducibile in cassazione
Massime di principio
- Il travisamento della prova è configurabile quando la motivazione utilizza un'informazione inesistente oppure omette la valutazione di una prova esistente; il vizio è rilevante solo se l'errore è decisivo e idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Nel giudizio di cassazione il travisamento della prova, soprattutto in caso di "doppia conforme", è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione adottata, la sua decisività e le ragioni per cui esso compromette la tenuta logica della motivazione.
- In tema di truffa contrattuale, l'aggravante dell'abuso delle condizioni di minorata difesa non sussiste quando le trattative tra le parti non si svolgano interamente online ma vi sia un contatto personale o telefonico precedente alla conclusione dell'affare, perché viene meno la costante distanza tra le parti che può determinare una situazione di debolezza della vittima.
- Quando l'aggravante contestata viene esclusa in sede di legittimità ma la condanna per il reato-base resta ferma, il giudice di rinvio è chiamato soltanto a rideterminare la pena, non a riesaminare l'affermazione di responsabilità già divenuta irrevocabile.
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