Cassazione Penale, Sentenza n. 7154/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che confermava il sequestro preventivo del capitale sociale e del patrimonio aziendale della societa portoghese Fe&Me, disposto dal GIP il 13 marzo 2023. L'accusa sosteneva che il ricorrente fosse intestatario fittizio della societa, mentre la titolarita reale sarebbe spettata a Domenico Giorgi e Francesco Nirta, soci occulti di varie societa portoghesi che gestivano ristoranti. Il ricorrente ha dedotto piu motivi: 1) carenza di motivazione e violazione dell'art. 512-bis cod. pen. in relazione all'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il solo affidamento della gestione a Giorgi e Nirta non prova l'intestazione fittizia; mancata valutazione delle prove difensive (esiguo capitale sociale, autofinanziamento, ricorso al credito bancario, consulenze che confutano la ricostruzione dell'ausiliario di p.g.); 2) mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo degli interponenti, ossia l'assenza di prova che Giorgi e Nirta temessero misure di prevenzione; 3) mancanza di indizi che dimostrino la consapevolezza del ricorrente circa l'intendimento elusivo degli interponenti e mancata valutazione della documentazione contabile e fiscale (residenza e tassazione in Portogallo, rapporto di lavoro e retribuzione, assenza di apporto economico di Giorgi e Nirta); 4) motivazione apparente circa il periculum in mora, senza indicare ragioni concrete per anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del procedimento, in possibile contrasto con i principi giurisprudenziali recenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha riscontrato una motivazione apparente e un 'salto logico' nella ricostruzione del Tribunale del riesame, che ha attribuito apoditticamente l'intestazione fittizia sulla base della gestione de facto senza provare la provenienza delle risorse e l'effettiva fittizia attribuzione richiesta dall'art. 512-bis. La Corte ha richiamato il principio secondo cui non e sufficiente dimostrare il mero controllo amministrativo o la gestione occulta; occorre, anche se con mezzi indiziari, provare che le risorse impiegate provenivano dal soggetto che intendeva eludere le misure di prevenzione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata e stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio con motivazione conforme ai principi indicati. Gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Regola il reato di trasferimento fraudolento di valori finalizzato a eludere le misure di prevenzione patrimoniali; la Corte precisa che per la configurabilita occorre l'attribuzione fittizia della titolarita o disponibilita di denaro, beni o utilita e, anche se si tratta di reato di pericolo astratto, e richiesta prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse dal soggetto che intende eludere le misure
Disciplina il sequestro preventivo e i provvedimenti di riesame; la Cassazione ricorda che il ricorso in materia e ammesso in Cassazione per violazione di legge e che il difetto di motivazione integra violazione quando la motivazione manca o risulta del tutto inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico del giudice di merito
Giurisprudenza delle Sezioni Unite - principio 'Ellade' e altro orientamento recente
Richiama il principio giurisprudenziale secondo cui il periculum in mora e l'anticipazione dell'effetto ablativo richiedono motivazioni concrete e non affermazioni apodittiche; inoltre la giurisprudenza recente distingue tra mera gestione o amministrazione di societa e reale intestazione fittizia, imponendo prove adeguate della provenienza delle risorse
Massime di principio
- Perche sussista il reato di cui all'art. 512-bis non e sufficiente dimostrare che persone diverse dai formali titolari gestiscano o amministrino gli affari: e necessaria la prova, anche indiziaria, che la titolarita o la disponibilita dei beni sia stata fittiziamente attribuita ad altri
- Quando e contestato il trasferimento fittizio o l'intestazione fittizia di societa o beni, il giudice deve motivare in modo puntuale sulla provenienza delle risorse usate per le acquisizioni: l'assenza di prova circa la provenienza puo precludere la configurabilita del reato
- Nelle impugnazioni avverso provvedimenti di sequestro (art. 324 cpp) la Cassazione interviene solo per violazione di legge o difetto grave di motivazione; la motivazione del giudice di merito deve essere coerente, completa e comprensibile rispetto alle risultanze processuali e agli elementi difensivi
- Il fumus commissi delicti per reati di pericolo astratto va valutato ex ante sulla base di cio che era conoscibile al momento della condotta; tuttavia il giudice non puo limitarsi ad argomentazioni apodittiche ma deve considerare e contraddire le prove difensive rilevanti
- Il periculum in mora che giustifica il sequestro preventivo richiede motivazioni concrete circa il rischio di dispersione, occultamento o dissipazione dei beni; formule generiche non sono sufficienti
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