Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione: la Corte d'appello, in sede di giudice dell'esecuzione, ha aumentato la pena relativa al capo 1 (art. 416 c.p.) portandola da anni 1 e mesi 4 ad anni 2 di reclusione rispetto a quanto già determinato in sede di cognizione, senza che vi fosse impugnazione o censura al riguardo; la difesa rileva inoltre che l'aumento originario era stato fissato nel giudizio di cognizione (ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) e che il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satelliti in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, limitatamente al capo 1, l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che l'aumento del capo 1 deve essere riportato a anni 1 e mesi 4 come originariamente determinato dal giudice della cognizione; di conseguenza la pena complessiva è stata rideterminata in anni 6 e mesi 4 di reclusione (in luogo degli anni 7 fissati dall'ordinanza impugnata). La Cassazione ha inoltre sottolineato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può aggravare gli aumenti fissati dal giudice della cognizione quando questi sono già irrevocabili e non censurati dalla sentenza rescindente.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte di appello nella fase di determinazione complessiva della pena; comunque non decisivo nel motivo di cassazione che riguarda la reformatio in peius sugli aumenti per i reati satelliti.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla disciplina dell'esecuzione e del calcolo della pena complessiva, ma la Cassazione si è concentrata sul divieto di aggravamento rispetto alla cognizione.
Invocato nel ricorso per censurare la modalità di motivazione dell'ordinanza esecutiva; la Corte lo ha considerato nel quadro delle regole sull'impugnazione e sulla tutela contro la reformatio in peius.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti delle impugnazioni e alle conseguenze sul trattamento sanzionatorio, posto che non era intervenuta impugnazione che legittimasse un aggravamento.
Norma sulla determinazione della pena e sulla continuazione usata come riferimento per il calcolo complessivo; la Corte di cassazione però ha disatteso l'aumento illegittimo in contraddizione con la cognizione precedente.
Rilevante perché la difesa ha sottolineato che l'aumento relativo al capo 1 era già stato fissato in sede di cognizione (sentenza del 19/11/2018) ai sensi di questa norma, e pertanto non poteva essere ulteriormente aumentato in sede di esecuzione.
art. 416 c.p. e art. 416-bis, comma 1, c.p.
Riferimento al reato contestato (associazione per delinquere) e all'aggravante ascritta (ruolo di organizzatore/ aggravante ex art. 416-bis1): la Corte ha osservato che sulla base degli atti non poteva giustificarsi un aumento superiore rispetto alla sentenza di cognizione.
Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Giurisprudenza richiamata per il principio consolidato: il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 103/2017)
Consentito alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e di procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato in questo caso per rideterminare la pena complessiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può aggravare la misura degli aumenti di pena per reati 'satellite' rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile; qualsiasi aggravamento deve essere consentito dalla decisione rescindente o da impugnazione valida.
- La reformatio in peius è vietata: in assenza di censura o intervento del pubblico ministero che legittimi un aumento, il giudice dell'esecuzione non può peggiorare la posizione del condannato rispetto alla cognizione irrevocabile.
- Se la Corte di cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., ove applicabile.
- Le valutazioni circa il ruolo (es. 'organizzatore') e l'applicazione di aggravanti devono essere fondate su censure e accertamenti già effettuati nella cognizione; il giudice dell'esecuzione non può svolgere nuove valutazioni di merito che peggiorino la posizione dell'imputato.
- Nel redigere istanze difensive o impugnazioni in casi di continuazione, è cruciale contestare espressamente gli aumenti che si ritengono ingiusti: se non censurati nella fase di cassazione rescindente, non possono poi essere aumentati in esecuzione.
- Il principio di proporzione delle pene impone che gli aumenti per reati continuati o per reati satelliti siano giustificati e valutati in modo coerente tra le diverse sentenze che compongono la continuazione; discrepanze sproporzionate possono essere corrette in cassazione.
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