Cassazione Penale, Ordinanza n. 12064/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva rideterminato in senso più mite le pene inflitte per plurimi episodi di cessione di stupefacenti, confermando nel resto la condanna. Con un primo motivo hanno dedotto l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Con un secondo motivo hanno denunciato la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe considerato i singoli episodi di spaccio come condotte autonome senza applicare il regime della continuazione nel calcolo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla lieve entità, osservando che la Corte di appello aveva escluso correttamente l'art. 73, comma 5, valorizzando la continuità di un'attività organizzata di spaccio, il numero degli episodi di cessione emersi in indagine e la quantità e qualità della sostanza stupefacente. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulla correlazione tra accusa e sentenza perché la questione non era stata dedotta in appello, sicché la Corte territoriale non aveva l'obbligo di prenderla in esame. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità non è configurabile quando dagli elementi acquisiti emerga una continuità di attività organizzata di spaccio, oltre a un numero significativo di cessioni e a quantità/qualità della droga incompatibili con il fatto lieve.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La disciplina incriminatrice in materia di stupefacenti è richiamata per la verifica della corretta sussunzione del fatto nella forma base o nella fattispecie attenuata di lieve entità.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la condotta presenti caratteri di stabilità, organizzazione e continuità, desumibili dal numero degli episodi di cessione e dalle caratteristiche quantitative e qualitative della sostanza.
- In cassazione non può essere utilmente dedotto un vizio procedimentale o di correlazione tra accusa e sentenza quando la relativa questione non sia stata previamente devoluta al giudice di appello, perché su un punto mai investito dal gravame la Corte territoriale non era tenuta a pronunciare.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo la prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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