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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27750/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione della Corte d'appello, ritenuta meramente riproduttiva della decisione di primo grado e priva di autonoma argomentazione; 2) violazione di legge (art. 192 c.p.p. e art. 648-bis c.p.) e errata imputazione della responsabilità al padre anziché al figlio che era in possesso del veicolo alterato e con targa non corrispondente; la titolarità dell'auto al ricorrente non sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta al massimo integrerebbe una ricettazione e non il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il ricorrente abbia in sostanza riproposto un sindacato di merito e una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; i rilievi relativi all'art. 192 c.p.p. non potevano essere dedotti come violazione di legge ma, al più, come vizio motivazionale, che qui non sussisteva. Inoltre la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'alterazione del telaio e l'apposizione di targa di altro veicolo sono condotte idonee a integrare il reato di riciclaggio, applicando correttamente tale principio al caso concreto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In pratica la condanna per il delitto ascritto (art. 648-bis c.p.) confermata in sede di merito è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'alterazione dei numeri di telaio e l'apposizione di targa di altro veicolo sono condotte idonee a integrare il reato di riciclaggio; quindi la qualificazione come riciclaggio è corretta nel caso di veicolo di illecita provenienza con alterazione del telaio e targa non corrispondente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le doglianze concernenti la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte mediante motivo di violazione di questa norma come vizio di diritto puro; tali censure possono essere esaminate al più sotto il profilo del vizio motivazionale (mancanza, carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione), e non risultavano sussistenti nel caso concreto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha fatto riferimento alla limitazione della esposizione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per un nuovo esame del merito o per proporre letture alternative delle prove: i motivi che si limitano a riesporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • Le critiche alla valutazione delle prove che attengono all'art. 192 c.p.p. non possono essere presentate come puro vizio di legge; vanno inquadrate e motivatamente dimostrate come vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
  • La semplice titolarità di un bene non esclude la responsabilità penale per condotte realizzate con il bene; è necessario valutare la diretta riferibilità dell'alterazione o dell'uso illecito al soggetto che si contesta.
  • L'alterazione dei numeri di telaio e l'apposizione di targhe non corrispondenti su un veicolo d'illecita provenienza sono fattispecie che, secondo giurisprudenza consolidata, possono integrare il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e non necessariamente la sola ricettazione.
  • Motivi ripetuti, generici o che non si confrontano espressamente con le argomentazioni dei giudici di merito aumentano il rischio di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende; è quindi importante calibrare attentamente i motivi e la loro pertinenza giuridica prima di impugnare.

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