Cassazione Civile, Sentenza n. 20514/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione del Prefetto (27.4.2012) per violazione dell'art.1 della Legge n.386/1990 (emissione di assegni senza autorizzazione). Procedimento di merito: rigetto dell'opposizione dal Giudice di Pace; appello del ricorrente rigettato dal Tribunale di Siracusa; ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità/irregolarità della notificazione del preavviso di revoca (notifica consegnata alla suocera non convivente), (2) tardività della notificazione oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.9-bis L.386/1990, (3) prova di estinzione della sanzione tramite quietanze ai sensi dell'art.8 L.386/1990, (4) illegittimità della condanna ex art.96 c.p.c. per responsabilità aggravata e risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: (1) censura inammissibile per carenza di specificità e per non aver dedotto e provato in modo puntuale in primo grado la mancata conoscenza della notifica o la non convivenza della persona che ha ricevuto l'atto; (2) anche se la notificazione del preavviso fosse avvenuta oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione del titolo, ciò non impedisce l'iscrizione del nominativo nell'archivio di cui all'art.10: la tardività rileva solo per la conseguenza prevista dal quinto comma dell'art.9-bis (obbligo del trattario a pagare per un periodo delimitato), e non per l'irrilevanza dell'iscrizione; (3) l'art.8 L.386/90 disciplina la regolarizzazione dei casi di emissione senza provvista (art.2), non le emissioni senza autorizzazione (art.1): pertanto la presunta quietanza sui titoli di agosto 2007 non estingueva le sanzioni contestate; (4) la condanna per responsabilità aggravata e per applicazione dell'art.96 c.p.c. è conforme alla giurisprudenza consolidata: la sanzione ex art.96, comma 3, c.p.c. può essere applicata per abuso del processo anche senza dolo, e il Tribunale ha correttamente ritenuto la colpa grave del ricorrente. In aggiunta, la Corte ha dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (se dovuto). Nessuna condanna per spese in Cassazione per mancata difesa della Prefettura.
Norme richiamate
art.22 Legge 24 novembre 1981 n.689
Norma procedurale che consente l'opposizione avverso ordinanze-ingiunzione; inquadramento del rito dell'opposizione proposto dal ricorrente
art.1 Legge 15 dicembre 1990 n.386
Disciplina la fattispecie dell'emissione di assegni senza autorizzazione: norma sostanziale applicata dalla Prefettura per irrogare la sanzione contestata
art.9-bis Legge 15 dicembre 1990 n.386
"il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno"
La Corte precisa che la notificazione tardiva del preavviso non impedisce l'iscrizione nell'archivio di cui all'art.10; la tardività produce soltanto l'effetto speciale previsto dal comma quinto (obbligo temporaneo del trattario di pagare entro i limiti indicati)
Prevede l'archivio dei nominativi dei traenti; la Corte afferma che l'iscrizione è disciplinata dal comma terzo dell'art.9-bis e non è esclusa dalla notificazione tardiva
Regola la possibilità di regolarizzare assegni emessi "senza provvista" mediante pagamento a mani del prenditore entro termini previsti; la Corte osserva che questa norma non si applica alle emissioni senza autorizzazione (art.1)
Definisce la fattispecie dell'emissione di assegni senza provvista; rilevante per distinguere i casi in cui opera l'art.8 (regolarizzazione) rispetto alle emissioni senza autorizzazione
Richiamato nella censura di falsa applicazione normativa; la Corte non ritiene fondata l'accusa di errata applicazione rispetto alla questione della notificazione
Richiami ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge): la Corte rigetta i motivi per difetto di specificità o per errata interpretazione delle norme di settore
Consente la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione per abuso del processo; la Corte conferma che l'applicazione del comma 3 ha natura pubblicistica e può essere adottata anche senza dolo, per condotte processualmente abusive o gravemente colpose
D.P.R. n.115 del 2002 art.13, comma 1-quater e comma 1-bis
Prevedono l'obbligo, per i ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per tale obbligo
Corte Cost., Sentenza n.152 del 23 giugno 2016
Citata per affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art.96 c.p.c. rispetto agli artt.3, 24 e 111 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata
Corte Cost., Sentenza n.139 del 8 maggio - 6 giugno 2019
Citata per affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art.96 c.p.c. rispetto agli artt.23 e 25 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- Per impugnare la validità di una notificazione il resistente deve dedurre e provare in modo specifico, nel corso del giudizio di merito, la mancata conoscenza o l'irregolarità; deduzioni generiche risultano inammissibili in cassazione
- La notificazione del preavviso di revoca effettuata a persona non convivente può essere contestata, ma la censura deve essere proposta e provata tempestivamente nei gradi di merito
- La notificazione del preavviso di revoca oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione del titolo non impedisce l'iscrizione nell'archivio dei traenti: la tardività incide solo sull'effetto speciale previsto dal quinto comma dell'art.9-bis (obbligo temporaneo del trattario a pagare entro limiti prefissati)
- La possibilità di "regolarizzazione" prevista dall'art.8 L.386/90 riguarda soltanto assegni emessi senza provvista (art.2) e non si applica ai casi di emissione senza autorizzazione (art.1); pertanto la produzione di quietanze non sempre estingue la sanzione contestata
- L'art.96 c.p.c. (in particolare il comma 3) può legittimamente essere applicato per reprimere l'abuso del processo anche senza la prova del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una valutazione di condotta processuale oggettivamente abusiva
- Nei ricorsi proposti dopo il 30.1.2013, in caso di rigetto, occorre considerare l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/2002
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