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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20514/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione avverso ordinanza ingiunzione del Prefetto (27.4.2012) per violazione dell'art.1 della Legge n.386/1990 (emissione di assegni senza autorizzazione). Procedimento di merito: rigetto dell'opposizione dal Giudice di Pace; appello del ricorrente rigettato dal Tribunale di Siracusa; ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità/irregolarità della notificazione del preavviso di revoca (notifica consegnata alla suocera non convivente), (2) tardività della notificazione oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.9-bis L.386/1990, (3) prova di estinzione della sanzione tramite quietanze ai sensi dell'art.8 L.386/1990, (4) illegittimità della condanna ex art.96 c.p.c. per responsabilità aggravata e risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: (1) censura inammissibile per carenza di specificità e per non aver dedotto e provato in modo puntuale in primo grado la mancata conoscenza della notifica o la non convivenza della persona che ha ricevuto l'atto; (2) anche se la notificazione del preavviso fosse avvenuta oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione del titolo, ciò non impedisce l'iscrizione del nominativo nell'archivio di cui all'art.10: la tardività rileva solo per la conseguenza prevista dal quinto comma dell'art.9-bis (obbligo del trattario a pagare per un periodo delimitato), e non per l'irrilevanza dell'iscrizione; (3) l'art.8 L.386/90 disciplina la regolarizzazione dei casi di emissione senza provvista (art.2), non le emissioni senza autorizzazione (art.1): pertanto la presunta quietanza sui titoli di agosto 2007 non estingueva le sanzioni contestate; (4) la condanna per responsabilità aggravata e per applicazione dell'art.96 c.p.c. è conforme alla giurisprudenza consolidata: la sanzione ex art.96, comma 3, c.p.c. può essere applicata per abuso del processo anche senza dolo, e il Tribunale ha correttamente ritenuto la colpa grave del ricorrente. In aggiunta, la Corte ha dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (se dovuto). Nessuna condanna per spese in Cassazione per mancata difesa della Prefettura.

Norme richiamate

  • art.22 Legge 24 novembre 1981 n.689

    Norma procedurale che consente l'opposizione avverso ordinanze-ingiunzione; inquadramento del rito dell'opposizione proposto dal ricorrente

  • art.1 Legge 15 dicembre 1990 n.386

    Disciplina la fattispecie dell'emissione di assegni senza autorizzazione: norma sostanziale applicata dalla Prefettura per irrogare la sanzione contestata

  • art.9-bis Legge 15 dicembre 1990 n.386

    "il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno"

    La Corte precisa che la notificazione tardiva del preavviso non impedisce l'iscrizione nell'archivio di cui all'art.10; la tardività produce soltanto l'effetto speciale previsto dal comma quinto (obbligo temporaneo del trattario di pagare entro i limiti indicati)

  • art.10 Legge n.386/1990

    Prevede l'archivio dei nominativi dei traenti; la Corte afferma che l'iscrizione è disciplinata dal comma terzo dell'art.9-bis e non è esclusa dalla notificazione tardiva

  • art.8 Legge n.386/1990

    Regola la possibilità di regolarizzare assegni emessi "senza provvista" mediante pagamento a mani del prenditore entro termini previsti; la Corte osserva che questa norma non si applica alle emissioni senza autorizzazione (art.1)

  • art.2 Legge n.386/1990

    Definisce la fattispecie dell'emissione di assegni senza provvista; rilevante per distinguere i casi in cui opera l'art.8 (regolarizzazione) rispetto alle emissioni senza autorizzazione

  • art.139 c.p.c.

    Richiamato nella censura di falsa applicazione normativa; la Corte non ritiene fondata l'accusa di errata applicazione rispetto alla questione della notificazione

  • art.360 c.p.c. (n.3 e n.5)

    Richiami ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge): la Corte rigetta i motivi per difetto di specificità o per errata interpretazione delle norme di settore

  • art.96 c.p.c.

    Consente la condanna per responsabilità aggravata e la sanzione per abuso del processo; la Corte conferma che l'applicazione del comma 3 ha natura pubblicistica e può essere adottata anche senza dolo, per condotte processualmente abusive o gravemente colpose

  • D.P.R. n.115 del 2002 art.13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevedono l'obbligo, per i ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per tale obbligo

  • Corte Cost., Sentenza n.152 del 23 giugno 2016

    Citata per affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art.96 c.p.c. rispetto agli artt.3, 24 e 111 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata

  • Corte Cost., Sentenza n.139 del 8 maggio - 6 giugno 2019

    Citata per affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art.96 c.p.c. rispetto agli artt.23 e 25 Cost. è stata ritenuta manifestamente infondata

Massime di principio

  • Per impugnare la validità di una notificazione il resistente deve dedurre e provare in modo specifico, nel corso del giudizio di merito, la mancata conoscenza o l'irregolarità; deduzioni generiche risultano inammissibili in cassazione
  • La notificazione del preavviso di revoca effettuata a persona non convivente può essere contestata, ma la censura deve essere proposta e provata tempestivamente nei gradi di merito
  • La notificazione del preavviso di revoca oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione del titolo non impedisce l'iscrizione nell'archivio dei traenti: la tardività incide solo sull'effetto speciale previsto dal quinto comma dell'art.9-bis (obbligo temporaneo del trattario a pagare entro limiti prefissati)
  • La possibilità di "regolarizzazione" prevista dall'art.8 L.386/90 riguarda soltanto assegni emessi senza provvista (art.2) e non si applica ai casi di emissione senza autorizzazione (art.1); pertanto la produzione di quietanze non sempre estingue la sanzione contestata
  • L'art.96 c.p.c. (in particolare il comma 3) può legittimamente essere applicato per reprimere l'abuso del processo anche senza la prova del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una valutazione di condotta processuale oggettivamente abusiva
  • Nei ricorsi proposti dopo il 30.1.2013, in caso di rigetto, occorre considerare l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/2002

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