Cassazione Penale, Sentenza n. 28834/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in primo e secondo grado per indebita percezione del reddito di cittadinanza ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio del ne bis in idem. Sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. e agli strumenti convenzionali ed eurounitari richiamati, perché le diverse domande telematiche di accesso al beneficio non avrebbero integrato fatti storici distinti, ma la mera reiterazione della medesima condotta omissiva nell'ambito di un unico disegno criminoso finalizzato a ottenere una prestazione assistenziale continuativa. Secondo la difesa, non sarebbe stato consentito frazionare artificialmente in più procedimenti una vicenda sostanzialmente unitaria, già oggetto di altro giudizio definito con sentenza liberatoria in relazione a una successiva istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso il ne bis in idem, osservando che nel processo impugnato erano contestate due distinte condotte consumative, corrispondenti a due separate domande di accesso al reddito di cittadinanza presentate in date diverse, ciascuna idonea a integrare autonomamente il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, reato di pericolo concreto a consumazione anticipata. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina della continuazione; la pluralità di azioni o omissioni può essere unificata solo quando esprima un medesimo disegno criminoso, ma ciò non elimina la distinzione dei fatti ai fini del ne bis in idem
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019
norma incriminatrice che punisce le omesse o false indicazioni finalizzate a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, consumato al momento della presentazione di ciascuna domanda fraudolenta
divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto; opera solo se vi è identità storico-naturalistica del fatto nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze di tempo, luogo e persona
art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
richiamato dalla difesa come parametro del ne bis in idem
art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla difesa come parametro del ne bis in idem
richiamati per indicare che il ne bis in idem assume portata generale nel sistema processuale penale
richiamato come norma che disciplina la pluralità di sentenze per il medesimo fatto
menzionato come eccezione al divieto di secondo giudizio
menzionato come eccezione al divieto di secondo giudizio
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
base formale dei motivi di ricorso, per violazione di legge e difetto di motivazione
richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato quale fonte che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem opera solo quando il nuovo giudizio riguardi il medesimo fatto storico-naturalistico già giudicato, identificato dalla corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
- La pluralità di domande o di omissioni, anche se inserite in un medesimo disegno criminoso, può dar luogo a reati distinti quando ciascuna condotta integri autonomamente la fattispecie incriminatrice e si consumi in momenti diversi.
- Il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 è un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata: si perfeziona con la presentazione della domanda o autodichiarazione falsa o omissiva funzionale all'ottenimento indebito del beneficio, anche a prescindere dall'effettiva percezione.
- La continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. unifica il trattamento sanzionatorio di più violazioni, ma non trasforma fatti storicamente distinti in un unico fatto ai fini della preclusione processuale del ne bis in idem.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti e secondo la disciplina richiamata dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28651/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28654/2026 del 29/07/2026
- Sentenza penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →