Cassazione Penale, Ordinanza n. 08299/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagata)
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza con cui il G.i.p. ha integrato una misura di custodia cautelare in carcere già applicata nei suoi confronti per usura ed estorsione, contestando in aggiunta l'aggravante dell'avere agito avvalendosi del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p. Deduce violazione di legge in relazione a tale aggravante, sostenendo che le modalità descritte dal giudice sarebbero quelle tipiche dei soli delitti contestati e non esprimerebbero una maggiore pervicacia mafiosa; lamenta inoltre che il giudice avrebbe dato acritico credito alle dichiarazioni rese da un teste, senza confrontarle adeguatamente con la relativa fonoregistrazione, e senza considerare i principi di legittimità sull'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte non esamina il merito della censura sull'aggravante mafiosa, perché ritiene che il rimedio esperito non sia quello corretto. Stabilisce che il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, mentre contro i provvedimenti successivi relativi alla misura, come l'ordinanza che ne integri il contenuto aggiungendo una contestazione aggravatrice senza mutare lo status cautelare, il mezzo corretto è l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. In applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, qualifica dunque il ricorso come appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro competente.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante del metodo mafioso
La contestazione dell'aggravante attiene all'avere agito avvalendosi del metodo mafioso; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità nel caso concreto.
art. 310 c.p.p.
Contro i provvedimenti in materia di misure cautelari diversi da quelli genetici è esperibile l'appello cautelare.
art. 311, comma 2, c.p.p.
Il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e per violazione di legge.
art. 568, comma 2, c.p.p.
Il ricorso immediato per cassazione è esperibile solo per i provvedimenti sullo status libertatis non altrimenti impugnabili.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Indicato come base per la trasmissione degli atti al tribunale competente per l'appello cautelare.
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione in materia cautelare è rimedio eccezionale e non è utilizzabile contro provvedimenti successivi alla misura genetica che si limitino a integrarla o modificarla senza disporre ex novo la coercizione.
- Quando l'ordinanza cautelare non incide in senso genetico sullo stato libertatis, il mezzo di impugnazione corretto è l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., non il ricorso per saltum in cassazione.
- Se un'impugnazione è proposta con un rimedio non esperibile, il giudice deve privilegiare il principio di conservazione delle impugnazioni e riqualificarla nel mezzo corretto, trasmettendo gli atti al giudice competente.
- La censura relativa alla sussistenza dell'aggravante mafiosa resta assorbita quando la Corte rileva l'erroneità del mezzo di impugnazione, senza valutare il merito delle contestazioni probatorie.
- L'integrazione di una misura cautelare già eseguita, con l'aggiunta di un'aggravante, non equivale alla pronuncia genetica di una nuova misura coercitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →