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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35736/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva dalla declaratoria di stato di insolvenza di un istituto bancario poi assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, dopo una fase di amministrazione straordinaria e una brevissima procedura di risoluzione. I reclamanti avevano contestato davanti alla Corte d'appello la sentenza del Tribunale che aveva accertato l'insolvenza su istanza del commissario liquidatore. In Cassazione è stato proposto un unico motivo, con cui si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 82, comma 2, TUB, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per omessa declaratoria di nullità del procedimento di accertamento dello stato di insolvenza: secondo i ricorrenti, il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato con gli organi che avevano la legale rappresentanza della banca prima dell'assoggettamento all'amministrazione straordinaria, e non con soggetti diversi.

La decisione

I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritto, al quale la società resistente, per il commissario liquidatore, ha aderito rinunciando a propria volta alle difese. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese, perché l'adesione della resistente alla rinuncia ha precluso la statuizione sulle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 2, TUB

    Norma invocata dai ricorrenti per sostenere che, nel procedimento di accertamento dell'insolvenza, il contraddittorio dovesse svolgersi con gli organi muniti di legale rappresentanza al momento rilevante; la Corte non si pronuncia nel merito della censura per effetto della rinuncia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e nullità del procedimento.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
  • In caso di estinzione del processo di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese se l'adesione della controparte alla rinuncia impedisce una statuizione in tal senso.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia impedisce l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o inammissibile.
  • Le questioni relative alla corretta instaurazione del contraddittorio nel procedimento di accertamento dello stato di insolvenza restano non esaminate se il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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