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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi vicini separati da uno stradello posto in fregio al confine. Il proprietario di un fondo ha agito sostenendo che l’altra proprietà avesse demolito parte del muro di confine, rendendo incerti i segni del confine, e avesse inoltre allargato abusivamente il cancello di accesso al proprio terreno per realizzare un parcheggio privato all’aperto. In giudizio furono proposte una domanda di regolamento di confini e, contestualmente, una negatoria di servitù a tutela della libertà del fondo. Il tribunale rigettò la negatoria, ritenendo sulla base della CTU che esistesse una servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti per destinazione del padre di famiglia e comunque un uso pubblico di passaggio; sulla domanda di regolamento di confini non pronunciò espressamente. La corte d’appello confermò integralmente. In cassazione il proprietario del fondo ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 3 e 112 c.p.c., per omessa trascrizione delle conclusioni e omessa pronuncia sulla domanda di regolamento di confini; 2) violazione degli artt. 1062, 2727, 2729 e 2697 c.c., perché l’accertamento della destinazione del padre di famiglia sarebbe stato compiuto sullo stato dei luoghi rilevato dalla CTU nel 2008 e non al momento in cui i fondi cessarono di appartenere al medesimo proprietario; 3) omesso esame del fatto decisivo della destinazione del fondo dominante a parcheggio privato; 4) violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c., per avere escluso che l’uso del fondo dominante come parcheggio aggravasse la servitù di passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi. Ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda di regolamento di confini, osservando che la corte territoriale non aveva statuito sul punto e che non poteva parlarsi di rigetto implicito. Ha inoltre ritenuto erroneo l’accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, perché il presupposto dell’asservimento va verificato con riferimento allo stato dei luoghi esistente al momento della divisione del fondo e non sulla base di una consulenza eseguita molti anni dopo. Infine ha accolto congiuntamente i motivi relativi all’omesso esame della destinazione a parcheggio e all’aggravamento della servitù, rilevando che tale destinazione poteva incidere sull’intensità del transito e integrare un aggravamento dannoso della servitù di passo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere di decidere su un capo specificamente devoluto.

  • art. 132 n. 3 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancata trattazione del capo di domanda si riflette sulla validità della motivazione e sulla completezza della decisione.

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede l’effettiva situazione di asservimento esistente al momento della separazione dei fondi già appartenenti al medesimo proprietario.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni devono essere utilizzate coerentemente con i fatti noti e con il momento storico rilevante per accertare l’asservimento dei fondi.

  • art. 2729 c.c.

    L’accertamento presuntivo non può essere fondato su circostanze non riferite al momento rilevante della costituzione della servitù.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione richiama il corretto riparto dell’onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della servitù e alle allegazioni sulle modalità di uso del fondo.

  • art. 1065 c.c.

    La servitù deve essere esercitata in modo conforme al titolo e alla sua funzione, senza trasformazioni non previste che alterino l’equilibrio originario.

  • art. 1067 c.c.

    Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che aggravino la condizione del fondo servente oltre il contenuto originario del diritto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione al motivo di omesso esame del fatto decisivo non operava nel caso, per ragioni temporali, dato il momento di introduzione dell’appello.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra vizio della sentenza e non può essere sanata da un mero ragionamento implicito se dalla motivazione non risulta un accertamento incompatibile e inequivoco con la domanda stessa.
  • Per la servitù per destinazione del padre di famiglia, il giudice deve accertare lo stato dei luoghi nel momento in cui le porzioni del fondo cessano di appartenere al medesimo proprietario; una consulenza tecnica eseguita molti anni dopo non è, da sola, il parametro corretto per ricostruire il presupposto costitutivo.
  • Nell’esame della servitù di passaggio, la destinazione del fondo dominante a un uso diverso o più intenso può rilevare come aggravamento della servitù se comporta un aumento del transito o delle molestie in danno del fondo servente non prevedibile al momento della costituzione.
  • L’omesso esame di un fatto storico decisivo, quando ritualmente allegato e discusso, comporta cassazione se quel fatto avrebbe potuto incidere sulla valutazione della sussistenza o dell’estensione della servitù.
  • L’interpretazione del contenuto della servitù deve mantenersi entro l’assetto originario del rapporto reale, senza estensioni fondate su trasformazioni sopravvenute non compatibili con il titolo o con la situazione iniziale dei luoghi.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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