Cassazione Penale, Sentenza n. 43425/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi principali: 1) violazione procedurale (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per aver la Corte di appello trattato l'appello con le forme del giudizio camerale nonostante la precedente annullamento per violazione relativo alla necessità di udienza pubblica, con conseguente lesione delle garanzie difensive; 2) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e norme penali (art. 133 e 62-bis c.p.) per presunta omissione di esame della memoria difensiva depositata l'8 gennaio 2019 e per il rigetto della richiesta di riconoscimento di attenuanti atipiche senza valutare gli elementi proposti dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: dagli atti risultava che, dopo l'annullamento, la Corte del merito aveva disposto la comparizione dell'imputato e la traduzione per trattare il processo con le forme dell'udienza pubblica; la successiva udienza è stata tenuta conformemente, e il ricorrente ha poi rinunciato a parteciparvi. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica: la difesa non ha fornito elementi concreti e circostanziati idonei a superare la motivazione del primo grado che aveva negato le attenuanti sulla base dei precedenti specifici; quindi la Corte del merito non ha omesso l'esame della memoria in modo da compromettere la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state applicate le pronunce di rito (art. 616, comma 1 c.p.p.), con condanna del ricorrente alle spese (dispositivo incompleto nel testo, ma riferito all'art. 616 c.1).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Usata dalla difesa per censurare la motivazione relativa alla procedura di trattazione dell'appello; la Corte ha valutato il vizio e, esaminando gli atti, ha ritenuto che la Corte di merito avesse effettivamente adeguato la trattazione alle indicazioni della sentenza rescindente
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Richiamati in relazione al vizio di motivazione e all'omesso esame di documenti/memorie; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di concreti elementi che dimostrassero omissione di esame o carenza motivazionale
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; invocata dalla difesa per chiedere il riconoscimento delle attenuanti atipiche, ma la Corte ha ritenuto insussistenti elementi nuovi o concreti per mutare il giudizio
Norma sulla recidiva/precedenti e loro influenza sul trattamento sanzionatorio; richiamata nella valutazione dei precedenti specifici dell'imputato che hanno giustificato il diniego delle attenuanti
Richiamato in ordine alla rilevabilità della nullità procedurale (tardività dell'eccezione); la Corte osserva che certe nullità relative devono essere eccepite nei termini previsti e che il rilievo tardivo poteva essere inammissibile
Norma sulle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte la richiama per disporre la condanna alle spese e le conseguenze di rito
Massime di principio
- Le doglianze procedurali sollevate in Cassazione richiedono tempestività e specificità: eccezioni tardive o generiche possono essere dichiarate inammissibili o infondate
- La Corte di Cassazione verifica gli atti e, se risulta che la Corte di merito ha adeguato la procedura alle prescrizioni della sentenza rescindente, il ricorso per vizi di forma sarà respinto
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti (anche atipiche) deve essere sostenuta da elementi concreti e circostanziati nelle memorie e negli atti di grado; argomentazioni generiche non sono sufficienti per impugnare la motivazione del merito
- Per avere successo in Cassazione contro la motivazione di merito è necessario dimostrare l'omesso esame di documenti determinanti o la palese illogicità della motivazione; semplice disaccordo valutativo non è sufficiente
- Le pronunce sul rito (udienza pubblica vs. giudizio camerale) sono valutate in base alla documentazione processuale: se la Corte di merito convoca e traduce l'imputato per udienza pubblica, la censura sulla violazione formale perde efficacia
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