Cassazione Civile, Ordinanza n. 16137/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca contro un debitore fideiussore e contro il terzo acquirente di un immobile, assumendo che la vendita della quota immobiliare fosse simulata o comunque pregiudizievole per le ragioni creditorie. Il tribunale aveva rigettato le domande di simulazione, ma aveva accolto la revocatoria e dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita verso la creditrice. L'acquirente aveva proposto appello notificandolo solo alla creditrice e non anche alla venditrice-debitrice, rimasta contumace in primo grado. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione l'acquirente ha dedotto, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., sostenendo la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della debitore-venditrice, litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio; gli altri motivi riguardavano motivazione della sentenza, presupposti dell'art. 2901 c.c., prova presuntiva e valutazione delle risultanze istruttorie, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di revocatoria ordinaria il debitore alienante e il terzo acquirente siano litisconsorti necessari. Poiché l'appello era stato notificato solo alla creditrice e non anche alla debitrice-venditrice, la sentenza d'appello è stata dichiarata nulla per difetto di integrità del contraddittorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per la dedotta violazione del litisconsorzio necessario; la Corte afferma che nel giudizio revocatorio il debitore alienante è parte necessaria insieme al terzo acquirente.
La mancata notifica dell'appello a una parte necessaria comporta la necessità di integrare il contraddittorio; in caso di omissione, la sentenza è nulla.
art. 111 Cost.
Richiamato solo dal ricorrente per censurare la motivazione; non è la base decisoria della cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; motivo poi assorbito.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; motivo assorbito.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, ai fini del litisconsorzio necessario, l'accertamento della frode del debitore e dell'esistenza del credito, con effetti sia sul patrimonio del debitore sia su quello del terzo acquirente.
Richiamato nel quarto motivo come norma sull'onere della prova; il relativo motivo è assorbito.
Richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni; motivo assorbito.
Richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni semplici; motivo assorbito.
Richiamato nel quinto motivo sulla valutazione delle prove; motivo assorbito.
Indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di nullità dedotti dal ricorrente.
Indicata come norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge.
Richiamato per spiegare che l'accoglimento della revocatoria attribuisce al terzo effetti pregiudizievoli e, correlativamente, ragioni di credito verso l'alienante, confermando l'interesse del terzo a far valere il vizio del contraddittorio.
La regola della non deducibilità della nullità da parte di chi vi ha dato causa non opera quando la nullità deve essere rilevata d'ufficio per difetto di attività del giudice nel garantire il regolare contraddittorio.
art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Richiamato solo per la cessione in blocco dei crediti dalla banca alla società resistente; non incide sulla ratio decisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. il debitore alienante e il terzo acquirente sono litisconsorti necessari, perché la decisione incide direttamente sulla posizione giuridica di entrambi.
- Se in una causa inscindibile l'impugnazione non viene notificata a una parte necessaria, il giudice di appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza è nulla e va cassata.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio e non è paralizzata dal fatto che la parte che la deduce abbia contribuito alla sua formazione, quando si tratta di un vizio che il giudice doveva impedire assicurando il regolare svolgimento del processo.
- L'accoglimento dell'azione revocatoria produce effetti sia sul patrimonio del debitore sia su quello del terzo acquirente, il che giustifica la partecipazione necessaria di entrambi al giudizio e all'impugnazione.
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