Cassazione Civile, Ordinanza n. 22102/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un’azione introdotta davanti al Giudice di Pace per ottenere la restituzione di € 1.830,88 quale quota di spese e oneri rimborsabili a seguito dell’anticipata estinzione di un contratto di finanziamento stipulato con cessione del quinto dello stipendio. Il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla società, ritenendo che la domanda implicasse un sindacato sulla validità di clausole contrattuali e che il valore dovesse essere rapportato all’importo complessivo del finanziamento. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza, deducendo violazione degli artt. 7 e 38 c.p.c., sostenendo che la competenza andasse determinata in base al solo petitum di restituzione, inferiore al limite di competenza del Giudice di Pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la statuizione sulla competenza resa dal Giudice di Pace non sia impugnabile con regolamento di competenza, poiché l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a tale giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo, se dovuto, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza per valore del giudice di pace sulla base del petitum effettivo.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla rilevabilità e disciplina dell’incompetenza.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
Indicato dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per violazione delle norme sulla competenza.
La Corte lo applica nel senso che, nei giudizi davanti al giudice di pace, non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c.; perciò la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza.
Richiamato implicitamente dalla Corte come norma non applicabile ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.
Richiamato implicitamente dalla Corte come norma non applicabile ai giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al Giudice di Pace, la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
- Quando il giudice di pace dichiara la propria incompetenza, il rimedio del regolamento di competenza è inammissibile, a prescindere dal merito della questione sul valore della causa.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione occorre verificare prima la speciale disciplina processuale del giudice adito; la corretta individuazione del valore della domanda non può superare il limite imposto dalla regola di inammissibilità del regolamento nei procedimenti davanti al giudice di pace.
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