Sentenza n. 1370/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1) della Concessione n° 58 del 07.10.2022 del posteggio n° 34 per anni 5 per la fiera della festività religiosa e civile dell'Assunta di Fiumicino – settore alimentare mai notificata; 2) dell'atto di assegnazione di posteggio datato 11.08.2022 relativo all'avviso pubblico Festa dell'Assunta anno 2022 del Comune di Fiumicino con il quale l'Ente attribuiva al ricorrente il posteggio n° 34; 3) degli atti ad esso preliminari e connessi non ricompresi nel contenuto dell'Avviso pubblico Festa dell'Assunta a firma del Dirigente Dr. Giuseppe Galli, ma ad esso riconducibili quali – ad esempio – la planimetria del 19.07.2022 nella quale l'Ente predeterminava le aree sulle quali insediare i posteggiatori con l'adozione del criterio di sistemazione del posteggio sulla base del mezzo di vendita usato (autobanco e/o banco mobile) senza che detto criterio fosse previsto nell'Avviso Pubblico Festa dell'Assunta del 19.05.2022; 4) di tutti gli atti ad essa connessi, preliminari e propedeutici, ivi compresi quelli a carattere generale e di contenuto incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione quinquennale del posteggio n. 34, atto di assegnazione del posteggio e atti connessi, inclusa la planimetria che aveva distinto la collocazione degli operatori in base al tipo di struttura di vendita
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi all'assegnazione dei posteggi per la fiera dell'Assunta, sostenendo che l'amministrazione avesse introdotto, nella fase di localizzazione dei posteggi, un criterio non previsto dall'avviso pubblico e dal regolamento comunale, fondato sul tipo di struttura utilizzata per la vendita: autobanco o banco mobile. Ha dedotto violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, violazione dei termini di pubblicazione dell'avviso, disparità di trattamento, abuso di potere e assenza di motivazione. In particolare, ha lamentato che il criterio relativo alla struttura di vendita avesse penalizzato gli operatori con autobanco, collocandoli in un'area periferica, mentre operatori con banco mobile, pur collocati più indietro in graduatoria, avrebbero ottenuto posteggi più centrali. Ha inoltre contestato le modalità di convocazione degli operatori e la violazione della disciplina regolamentare sulla pubblicazione della graduatoria e sulla presentazione delle osservazioni. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, la tardività e la carenza di interesse ad agire, sostenendo che l'accoglimento della domanda avrebbe inciso negativamente sulla posizione degli operatori con banco mobile collocati dopo il ricorrente in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, ritenendola assorbente. La domanda del ricorrente non era diretta soltanto alla rimozione degli atti impugnati, ma mirava concretamente a ottenere un posteggio migliore, eliminando il criterio di localizzazione basato sul tipo di struttura di vendita. L'eventuale accoglimento avrebbe quindi prodotto un effetto deteriore nei confronti degli operatori con banco mobile collocati in posizione successiva nella graduatoria, i quali erano facilmente individuabili e, in parte, indicati dallo stesso ricorrente. La notifica ad almeno un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità e adempimento preliminare essenziale, non sanabile dalla sola richiesta di notifica per pubblici proclami. Non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, poiché la disciplina della notifica ai controinteressati è chiara e non risultavano oggettive ragioni di incertezza o impedimenti di fatto. Il TAR non ha esaminato gli ulteriori profili di rito né i motivi di merito, in applicazione della prevalenza logico-processuale dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto
La rimessione in termini per errore scusabile richiede oggettive ragioni di incertezza interpretativa o un impedimento di fatto; tali presupposti non ricorrono quando le regole sulla notifica ai controinteressati sono chiare e univoche.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la domanda di annullamento mira, anche attraverso la riedizione della procedura, a ottenere una posizione sostanziale migliore rispetto a quella attribuita, devono essere notificati almeno a un controinteressato i soggetti individuabili che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento, anche se collocati successivamente in graduatoria.
- L'omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato costituisce una condizione di ammissibilità e un adempimento preliminare essenziale del processo amministrativo; la sua mancanza non è sanata dalla sola richiesta di notificazione per pubblici proclami formulata nel ricorso introduttivo.
- La rimessione in termini per errore scusabile non può essere concessa per la mancata notifica a un controinteressato quando la disciplina processuale applicabile è chiara e non sussistono né oggettive incertezze giuridiche né impedimenti di fatto.
- Nel processo amministrativo, l'integrità del contraddittorio, quale presupposto processuale, deve essere verificata logicamente prima delle condizioni dell'azione, compreso l'interesse a ricorrere.
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