Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione personale. Il ricorso riproponeva censure già esaminate in appello: in particolare, la dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p., assumendo una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità che avrebbe imposto il soggiorno nel Comune di Maddaloni; inoltre, si contestava la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando mancanza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso era sostanzialmente reiterativo delle doglianze già disattese dai giudici di merito, senza confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, e mirava anche a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e meramente ripetitivi rispetto alle censure già esaminate e motivatamente respinte in appello, quindi non consentiti in sede di legittimità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre osservato che la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche era anche manifestamente infondata, perché in cassazione non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sia sorretta da motivazione logico-giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non ne contesta in modo specifico la sussistenza ma solo profili già esaminati sul piano delle giustificazioni e del trattamento sanzionatorio.
invocato come esimente dello stato di necessità; la Corte ne esclude la configurabilità perché non risultava un pericolo attuale non altrimenti evitabile e mancava una deduzione tempestiva e specifica del disagio davanti al giudice di prevenzione o alla polizia giudiziaria.
richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene legittimo il diniego motivato con il comportamento non collaborativo e la reiterazione delle violazioni degli obblighi imposti.
invocato per dedurre vizi di motivazione; la Corte osserva che la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
base della declaratoria di inammissibilità per motivi non consentiti in cassazione, aspecifici e reiterativi.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato come parametro della specificità dei motivi di impugnazione, richiamato dall'art. 591 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dello stato di necessità richiede l'allegazione e la dimostrazione di un pericolo attuale per la propria incolumità e dell'impossibilità di evitarlo altrimenti; non è sufficiente una generica allegazione di disagio o difficoltà organizzativa.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione non illogica e coerente.
- Nel giudizio di cassazione la specificità del motivo è requisito essenziale: il ricorso deve criticare puntualmente le ragioni poste a base della decisione impugnata, altrimenti è dichiarato inammissibile.
- Quando il giudice d'appello conferma il diniego delle attenuanti valorizzando elementi come il comportamento non collaborativo e la reiterazione delle violazioni, tale valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
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