Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che disponeva la vendita o l'acquisizione al patrimonio dello Stato del 40% di un immobile confiscato a Ciro Giacchetti, deducendo che l'Agenzia Nazionale aveva chiesto il frazionamento dell'immobile per assegnare allo Stato la quota del 40% e che, in esito a perizia, l'immobile risultava divisibile in due unità. I coniugi Gustavo Giacchetti e Luisa Rubino, proprietari dell'unità sotto quella confiscata e comproprietari indivisi della corte esterna, avevano chiesto l'assegnazione della quota confiscata offrendosi di pagare il corrispettivo perizia (euro 93.808,00). I ricorrenti contestano il diniego del frazionamento e dell'assegnazione, sostenendo che il Tribunale si sia concentrato sull'unità abitativa e non sull'oggetto della confisca, e che abbia errato nel valutare l'indivisibilità, non considerando la divisibilità in natura, l'autonomia funzionale delle parti, la compatibilità urbanistica, i costi di frazionamento e la minima differenza di valore.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che l'atto di compravendita dimostra che ai coniugi Gustavo e Luisa era destinata l'unità immobiliare del piano terra e del piano interrato, mentre a Ciro spettavano il primo e il secondo piano; la corte e il viale di accesso risultano in comproprietà comune. Ne consegue che la quota confiscata del 40% riguarda l'unità immobiliare di Ciro e non è in comune con i terzi in buona fede: la comproprietà delle parti comuni non attribuisce ai terzi la proprietà dell'unità confiscata. Perciò i terzi non potevano ottenere l'assegnazione della quota confiscata né il frazionamento richiesto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 48, comma 7-ter
La norma è stata applicata per disporre la vendita o l'acquisizione al patrimonio dello Stato della quota confiscata; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della quota sottratta alla disponibilità del proprietario debba rispettare la titolarità risultante dall'atto di acquisto e non possa essere elusa dalla sola comproprietà di parti comuni.
cod. proc. pen., art. 606, lett. b)
La deduzione di violazione di legge è stata esaminata ai sensi della norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura di illegittimità attinente alla applicazione dell'art. 48 d.lgs. 159/2011.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata per delimitare l'esame del motivo nei limiti procedurali ammessi; la Corte ha proceduto alla verifica nel perimetro delle censure consentite.
Massime di principio
- La titolarità risultante dall'atto di compravendita è determinante per stabilire quale porzione dell'immobile sia oggetto di confisca: la mera comproprietà di aree o accessori comuni non attribuisce ai terzi la proprietà dell'unità immobiliare confiscata.
- Quando viene disposta una confisca parziale, occorre verificare quale unità specifica sia stata attribuita al soggetto e non confondere la comproprietà delle parti comuni con la comproprietà dell'unità soggetta a confisca.
- La richiesta di frazionamento in esecuzione di confisca richiede che il bene sia effettivamente divisibile in natura in unità autonome: la valutazione deve considerare autonomia funzionale, compatibilità urbanistica, costi di frazionamento e differenze di valore effettive.
- I terzi in buona fede possono ottenere tutele solo se risultano effettivamente titolari di diritti sull'oggetto della confisca; l'offerta di pagamento del valore peritale non sostituisce la mancanza di titolarità sull'unità confisca
- In sede di impugnazione è essenziale focalizzare le censure su errori giuridici concreti (es.: errata qualificazione dell'oggetto della confisca o omissione di valutazioni obbligatorie), altrimenti il ricorso rischia il rigetto e la condanna alle spese.
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