Cassazione Civile, Ordinanza n. 37990/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ingegnere che svolgeva attività libero-professionale in concomitanza con lavoro dipendente già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. Egli chiedeva di accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e, conseguentemente, di non dovere i contributi richiesti dall'INPS. In appello, la domanda era stata respinta sulla base dell'orientamento secondo cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, e quindi non iscrivibili all'INARCASSA, restano comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione separata. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, dell'art. 2, comma 26, del D.L. n. 98/2011, dell'art. 18, comma 12, L. n. 111/2011, di norme sulla previdenza degli ingegneri e architetti e dello statuto Inarcassa, sostenendo che la disciplina avrebbe funzione residuale e varrebbe solo per chi sia privo di qualunque copertura previdenziale; 2) violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione contributiva, deducendo che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente maturazione della prescrizione prima della notifica degli avvisi di addebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rilevano solo i contributi che diano luogo a una correlata prestazione previdenziale, mentre il contributo integrativo versato all'ente professionale ha natura solidaristica e non esclude l'iscrizione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame del computo del termine prescrizionale e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce la Gestione separata e va letto in chiave di tutela previdenziale universale; l'obbligo di iscrizione non è escluso dal solo fatto di essere iscritti a un albo professionale se manca una copertura previdenziale correlata ai contributi versati altrove
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. con L. n. 111/2011
norma di interpretazione autentica richiamata per stabilire che conta, ai fini dell'esonero, il versamento di contributi idonei a generare una prestazione previdenziale, non il solo contributo integrativo
art. 3, L. n. 179/1958
richiamato dal ricorrente nell'ambito del quadro normativo sulla previdenza professionale, ma non decisivo nella soluzione adottata
artt. 7, 23 e 37 Statuto Inarcassa
richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell'esonero, ma non accolti
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato sul tema della prescrizione dei contributi previdenziali
R.D.L. n. 1827 del 1935
richiamato sul tema della decorrenza della prescrizione contributiva
richiamato sul tema della riscossione e dei termini di pagamento contributivi
art. 18, comma 4, D.P.R. n. 435/2001
richiamato quale base per il termine di versamento dei contributi, utile al calcolo della prescrizione
richiamato per lo slittamento del termine di versamento dei contributi, da considerare nel computo della prescrizione
D.P.C.M. 4 giugno 2009
richiamato in relazione allo slittamento del termine di versamento dei contributi
Massime di principio
- Per stabilire se il professionista iscritto a un albo debba iscriversi alla Gestione separata non è decisivo il mero fatto dell'iscrizione all'ordine o il versamento di un contributo integrativo all'ente professionale, ma occorre verificare se esista una contribuzione che assicuri una effettiva e correlata prestazione previdenziale.
- Il contributo integrativo dovuto agli iscritti agli albi ha funzione solidaristica e non è idoneo, da solo, a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Ai fini del calcolo della prescrizione dei contributi previdenziali occorre considerare anche gli eventuali slittamenti normativi del termine di versamento applicabili al caso concreto.
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