Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8513/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n.2 c.p.) riducendo la pena. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 625 n.2 c.p. perché non sarebbe stato accertato se le placche antitaccheggio fossero state danneggiate o semplicemente rimosse; 2) nullità ai sensi dell'art. 522, comma 2 c.p.p. per avere la Corte d'appello fondato l'aggravante su un fatto (aver gettato la scatola) non previsto nel capo di imputazione; 3) errata applicazione dell'art. 337, comma 3 c.p.p. perché, escluse le aggravanti, il reato sarebbe procedibile a querela e la Corte non avrebbe verificato i poteri di rappresentanza della querelante proprietaria del negozio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto che non sussistesse interesse della parte a ottenere pronuncia sul tema (il giudice d'appello non ha usato la questione per determinare la pena). Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che vi fosse una contraddizione tra capo d'imputazione e motivazione: la Corte d'appello aveva coerentemente accertato la rimozione delle placche antitaccheggio, come contestato. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione della querela della proprietaria/possessore del negozio, richiamando la giurisprudenza che riconosce il diritto di querela anche al possessore di fatto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Disciplina del tentativo: il fatto è stato qualificato come tentativo di furto.

  • art. 624 c.p.

    Norma che incrimina il furto; nel caso in esame si tratta di una sottrazione tentata di beni del valore indicato.

  • art. 625 n.2 c.p.

    Circostanza aggravante della violenza sulle cose: rilevante la rimozione o il danneggiamento di dispositivi antitaccheggio per configurare l'aggravante; l'interpretazione concreta dipende dall'accertamento se vi sia stato danno o mera rimozione riutilizzabile.

  • art. 522, comma 2 c.p.p.

    Tutela della regolarità dell'imputazione e divieto di fondare la condanna su elementi di fatto non contestati nell'atto di accusa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse una rimodulazione dell'elemento circostanziale.

  • art. 337, comma 3 c.p.p.

    Riferimento alla procedibilità a querela per taluni reati; la decisione richiama che il diritto di querela spetta anche al soggetto in relazione di fatto con la cosa mobile sottratta (possessore), per cui la querela della proprietaria/gestore è valida.

  • Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, La Manna

    In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione

    Precedente che esclude l'aggravante se il dispositivo antitaccheggio è stato rimosso senza danno e rimane riutilizzabile; utile parametro interpretativo ma nel caso non è stato decisivo perché la Corte d'appello non ha fondato la pena su questa circostanza.

  • Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio

    Il diritto di querela spetta a colui che è in una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta

    Orientamento di legittimità che ammette la querela del possessore di fatto anche in assenza di un titolo giuridico formale; principio richiamato per ritenere valida la querela della proprietaria/gestore del negozio.

  • Corte Cost. sent. 13/06/2000, n. 186

    Principio secondo cui la condanna alla Cassa delle Ammende per ricorso infondato richiede valutazione delle colpevolezze della parte; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi di colpa grave ma ha comunque fissato una somma considerata equa.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'aggravante di violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) è necessario che dall'accertamento emerga un danneggiamento o una trasformazione della cosa: la mera rimozione riutilizzabile del dispositivo antitaccheggio può escludere l'aggravante secondo giurisprudenza consolidata.
  • Una censura per contrasto tra capo di imputazione e motivazione è fondata solo se la Corte ha effettivamente fondato la condanna su fatti non contestati; la descrizione accessoria della dinamica non equivale automaticamente a una riformulazione dell'imputazione.
  • Il diritto di querela può spettare non solo al proprietario formale ma anche a chi ha una relazione di fatto con la cosa sottratta (possessore), perciò in molti casi la querela della titolare dell'esercizio commerciale è valida anche senza prova di specifici poteri di rappresentanza.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando manca interesse processuale a sollevare la questione (ad esempio perché la questione non ha inciso sul risultato decisorio in grado di appello).
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; è opportuno selezionare con attenzione i motivi che incidono sul giudizio impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.