Cassazione Civile, Sentenza n. 12476/2020 del 24/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela acquirente)
La controversia
La curatela del fallimento della società alienante domandava, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L. Fall., la dichiarazione di inefficacia verso la massa di alcuni atti dispositivi compiuti dalla società quando era in bonis in favore di un’altra società, anch’essa successivamente fallita, e la restituzione del compendio aziendale oggetto degli atti. La domanda era stata proposta nelle forme della rivendicazione fallimentare ai sensi dell’art. 103 L. Fall. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il Tribunale di Palermo, con decreto n. 1489/2014 depositato il 14 marzo 2014, aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo inammissibile l’azione revocatoria proposta contro un fallimento dopo l’apertura del concorso, in ragione della cristallizzazione del passivo. La curatela ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 52 e 66 L. Fall. e degli artt. 2740 e 2901 c.c., sostenendo che la cristallizzazione del passivo ammette deroghe e che la revocatoria si limita a riconoscere l’inefficacia originaria dell’atto; con il secondo ha censurato l’affermazione secondo cui, essendo costitutiva, la revocatoria produrrebbe effetti soltanto dalla sentenza di accoglimento e non dal compimento dell’atto; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 66 e 216 L. Fall., richiamando la permanenza degli effetti pregiudizievoli degli atti dispositivi e distrattivi e le possibili conseguenze penali. La curatela resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda proposta ai sensi dell’art. 103 L. Fall.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso principale, correggendo la motivazione del Tribunale, e hanno dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Hanno confermato che la sentenza di accoglimento della revocatoria è costitutiva: l’inefficacia relativa dell’atto sorge con la sentenza e non retroagisce all’atto, e l’azione mira a rendere il bene aggredibile in executivis dal creditore vittorioso, non a travolgere l’atto o a restituire il bene al patrimonio dell’alienante. Se la domanda costitutiva non è stata introdotta prima del fallimento dell’acquirente, non può essere esercitata dopo tale dichiarazione per sottrarre il bene all’asse fallimentare cristallizzato. I creditori dell’alienante, tuttavia, possono chiedere l’ammissione al passivo del fallimento dell’acquirente per il valore del bene, demandando al giudice delegato la delibazione della pregiudiziale costitutiva. Nel caso concreto la domanda era stata proposta come rivendicazione del bene in sé, sul presupposto che la proprietà fosse rimasta all’alienante; tale presupposto è incompatibile con la revocatoria, che non incide sulla proprietà dell’acquirente. La rivendicazione doveva quindi essere respinta. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario nella massima percentuale di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere; sicchè, in caso di esito vittorioso, essa non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio dei debitore, ma comporta di determinare l’inefficacia dell’atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto.
La revocatoria ordinaria è diretta a rendere l’atto relativamente inefficace verso il creditore vittorioso, così da consentire l’esecuzione sul bene; non annulla l’atto, non trasferisce la proprietà e non comporta la restituzione del bene al patrimonio del debitore.
Per tale motivo l’azione giova al creditore che l’abbia esercitata (e ove esercitata dal Fallimento giova all’intera massa) senza vulnerare l’esistenza e l’intrinseca validità dell’atto, che resta fermo (art. 2902 c.c.).
L’accoglimento della revocatoria lascia valido e fermo l’atto nei rapporti diversi da quello con il creditore vittorioso, che può agire esecutivamente sul bene come se l’atto non gli fosse opponibile.
La revocatoria, quale strumento di conservazione della garanzia generica del creditore, per lui rappresentata dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), si muove nell’ottica del corrispondente dovere dei debitore di adempiere le obbligazioni.
La revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore, rendendo aggredibile il bene nei limiti necessari alla soddisfazione delle ragioni creditorie, senza reintegrare in via generale il patrimonio dell’alienante.
Rileva però, e sicuramente, per la necessità di cristallizzare l’asse fallimentare (il patrimonio, e dunque l’attivo) alla data del fallimento (L. Fall., artt. 42,44 e 52).
La dichiarazione di fallimento cristallizza l’asse patrimoniale, impedendo che un titolo successivo sottragga all’attivo un bene già compreso nel patrimonio fallimentare.
Rileva però, e sicuramente, per la necessità di cristallizzare l’asse fallimentare (il patrimonio, e dunque l’attivo) alla data del fallimento (L. Fall., artt. 42,44 e 52).
La cristallizzazione dell’attivo fallimentare alla data della dichiarazione impedisce che gli effetti di un’azione costitutiva introdotta successivamente incidano sull’asse concorsuale.
Nel sistema della L. Fall., la vocazione collettiva sintetizzata dall’espressione “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” (art. 52) deve esser letta col sottinteso riferibile al titolo giustificativo anteriore alla sentenza dichiarativa (in pratica come se dicesse che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito “per titolo anteriore alla sentenza”); e questo perchè niente che sia insorto dopo può determinare un’ingerenza sull’asse patrimoniale assoggettato al concorso.
Il concorso riguarda le pretese fondate su un titolo anteriore alla dichiarazione di fallimento; una sentenza costitutiva successiva non può incidere sull’asse fallimentare sottraendogli il bene.
Effetti di tal genere sono postulabili – nei casi previsti dalla legge – solo dinanzi a domande trascritte prima della sentenza dichiarativa (L. Fall., art. 45).
Gli effetti prenotativi o di opponibilità collegati alla trascrizione della domanda rilevano, nei casi previsti, se la domanda è trascritta prima della dichiarazione di fallimento.
Questa considerazione, per quanto esatta sui versante formale, non è totalmente proficua, perchè l’azione revocatoria è certamente comunque funzionale all’esercizio dell’azione esecutiva.
Pur non essendo essa stessa un’azione esecutiva o cautelare vietata dall’art. 51 L. Fall., la revocatoria è funzionale all’esecuzione; l’inammissibilità successiva al fallimento dell’acquirente discende però dalla cristallizzazione dell’asse, non dall’applicazione diretta del divieto di azioni esecutive.
L’esigenza che anche in questi casi la pretesa creditoria sia soggetta a una verifica endoconcorsuale – con possibilità di contraddittorio con gli altri creditori controinteressati – è d’altronde connaturata al carattere dell’esecuzione fallimentare, e l’afferente accertamento esaurisce la propria rilevanza nell’ambito della procedura fallimentare medesima (L. Fall., art. 96).
La pretesa per equivalente deve essere accertata all’interno della procedura concorsuale, con contraddittorio degli altri creditori; l’accertamento produce effetti nell’ambito della stessa procedura.
Per quanto la domanda di rivendicazione supponga le forme previste per l’insinuazione al passivo, oggetto di tale domanda è il bene in sè, sul presupposto della proprietà da ravvisare come mantenuta in capo al disponente.
La rivendicazione fallimentare ha per oggetto il bene in sé e presuppone che la proprietà sia rimasta al rivendicante; non è lo strumento idoneo a ottenere gli effetti propri della revocatoria di una vendita.
Il principio per cui il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni, presenti e futuri, mentre le limitazioni di responsabilità non sono ammesse che nei casi previsti dalla legge, se visto dalla parte del creditore non può prescindere dalla necessità di assicurare una salvaguardia del corrispondente diritto.
La responsabilità patrimoniale generale fonda la tutela del creditore alla conservazione della garanzia, ma tale tutela va coordinata con le regole del concorso e con la salvaguardia dell’asse fallimentare dell’acquirente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, è costitutiva: determina ex post l’inefficacia relativa dell’atto e non riconosce un’inefficacia originaria già esistente al momento del compimento.
- La revocatoria non travolge l’atto dispositivo né trasferisce il bene al patrimonio dell’alienante; il bene resta di proprietà dell’acquirente, ma può essere assoggettato a esecuzione da parte del creditore vittorioso.
- Se l’azione costitutiva non è stata proposta prima del fallimento dell’acquirente, non è ammissibile proporla successivamente per recuperare il bene all’esclusiva garanzia del creditore dell’alienante, perché la sentenza successiva inciderebbe sull’asse fallimentare già cristallizzato.
- Il fallimento dell’acquirente, sopravvenuto dopo l’atto dispositivo lesivo ma prima dell’esercizio della revocatoria, non priva i creditori dell’alienante della tutela per equivalente: essi possono insinuarsi al passivo per il valore del bene e chiedere al giudice delegato di delibare la pregiudiziale costitutiva relativa alla revocabilità dell’atto.
- La domanda di rivendicazione fallimentare ha per oggetto il bene in sé e presuppone che la proprietà sia rimasta al rivendicante; non può essere usata per ottenere il risultato della revocatoria, che lascia ferma la proprietà dell’acquirente.
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